Art. 10 
 
              Funzioni in materia di protezione civile 
 
  1. A Roma capitale, nell'ambito  del  proprio  territorio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  sono
conferite le funzioni  amministrative  relative  alla  emanazione  di
ordinanze per l'attuazione di interventi di  emergenza  in  relazione
agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al  fine  di  evitare  situazioni  di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose e  favorire  il  ritorno
alle  normali  condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite  da  eventi
calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di  Roma
dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
          24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione   del   Servizio
          nazionale della protezione civile): 
              «Art.  2.  Tipologia  degli   eventi   ed   ambiti   di
          competenze. 
              1. Ai fini  dell'attivita'  di  protezione  civile  gli
          eventi si distinguono in: 
                a)  eventi  naturali  o  connessi   con   l'attivita'
          dell'uomo  che   possono   essere   fronteggiati   mediante
          interventi attuabili dai  singoli  enti  e  amministrazioni
          competenti in via ordinaria; 
                b)  eventi  naturali  o  connessi   con   l'attivita'
          dell'uomo che per  loro  natura  ed  estensione  comportano
          l'intervento coordinato  di  piu'  enti  o  amministrazioni
          competenti in via ordinaria; 
                c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
          per intensita' ed estensione, debbono  essere  fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della  citata  legge
          n. 225 del 1992: 
              «Art. 14. Competenze del prefetto. 
              1.  Il  prefetto,  anche  sulla  base   del   programma
          provinciale di  previsione  e  prevenzione,  predispone  il
          piano per fronteggiare l'emergenza su tutto  il  territorio
          della provincia e ne cura l'attuazione. 
              2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui
          alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto: 
                a) informa il Dipartimento della  protezione  civile,
          il  presidente  della  giunta  regionale  e  la   direzione
          generale della protezione civile e dei  servizi  antincendi
          del Ministero dell'interno; 
                b)  assume  la  direzione  unitaria  dei  servizi  di
          emergenza da attivare a livello provinciale,  coordinandoli
          con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; 
                c)  adotta  tutti  i   provvedimenti   necessari   ad
          assicurare i primi soccorsi; 
                d) vigila sull'attuazione, da parte  delle  strutture
          provinciali di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti,
          anche di natura tecnica. 
              3. Il prefetto, a  seguito  della  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui al comma 1  dell'art.  5,  opera,
          quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5. 
              4.   Per   l'organizzazione   in   via   permanente   e
          l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale
          della struttura della prefettura,  nonche'  di  enti  e  di
          altre istituzioni tenuti al concorso.».