Art. 11 

 

				 
                     Organizzazione e personale 

 
  1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformita'
allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi,  in
base a criteri di autonomia, efficacia ed  efficienza,  funzionalita'
ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita'  e
responsabilita'. Con appositi  regolamenti  provvede  a  disciplinare
l'ordinamento del personale appartenente alla  polizia  locale  e  ad
organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in
materia. 
  2. La potesta' regolamentare di cui al  comma  1  si  esercita  nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' delle altre disposizioni vigenti in materia di
organizzazione e  lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
ambiti  riservati  alla  contrattazione   collettiva,   nazionale   e
decentrata integrativa. 
  3. La Giunta capitolina, nell'esercizio  dell'autonomia  normativa,
finanziaria  e  organizzativa  di  Roma   capitale,   provvede   alla
definizione della dotazione organica in ragione  dell'acquisizione  e
dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto
della vigente normativa in materia di personale riguardante gli  enti
locali. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.