Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. 2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari. 3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. 4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale puo' istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. 5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Note all'art. 12: - Per il riferimento al testo dell'art. 24 della citata legge delega n. 42 del 2009), vedasi nelle Note alle premesse. - Per il testo del quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, vedasi nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): «Art. 13.Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio 1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche' della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti. 3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009. 5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011: «Art. 4. Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n . 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 13 del presente decreto: «Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali 1-13-ter (Omissis). 13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita' svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. 14-15-ter (Omissis). 16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza; b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori; e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno; f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' art. 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri. 17-33-quater (Omissis).».