Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il
Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita'  del
proprio  concorso  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno,  il  Sindaco
trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  concorso  di  Roma
capitale alla realizzazione degli obiettivi di  finanza  pubblica  e'
determinato sulla base delle  disposizioni  applicabili  ai  restanti
comuni. 
  2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto  del  patto  di
stabilita' interno non  sono  computate  le  risorse  trasferite  dal
bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle  predette  risorse,
relative alle funzioni amministrative conferite a  Roma  capitale  in
attuazione  dell'articolo  24  della  legge  delega  e  del  presente
decreto. Non sono altresi' computate le spese relative  all'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli  2  e  3  del  presente  decreto,
previa individuazione, nella legge  di  stabilita',  della  copertura
degli eventuali effetti finanziari. 
  3. Le risorse destinate dallo Stato  ai  sensi  dell'articolo  119,
quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,
sono erogate direttamente  a  Roma  capitale,  secondo  modalita'  da
definire con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. 
  4. Per l'esclusivo finanziamento degli  investimenti  compresi  nei
programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto,  Roma  capitale
puo' istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere,
un'ulteriore  addizionale  comunale  sui  diritti  di   imbarco   dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'
di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. 
  5. Le disposizioni in materia  di  imposta  di  soggiorno,  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  si
applicano  a  Roma  capitale  anche  per   il   finanziamento   degli
investimenti  compresi  nei  programmi  di  cui  all'articolo  3  del
presente decreto e limitatamente al  periodo  di  ammortamento  delle
opere. Restano ferme le misure  di  imposta  di  soggiorno  stabilite
dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 24 della citata
          legge delega n.  42  del  2009),  vedasi  nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del quinto  comma  dell'art.  119  della
          Costituzione, vedasi nelle Note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              «Art.  13.Livelli  essenziali   delle   prestazioni   e
          obiettivi di servizio 
              1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
          obblighi assunti dall'Italia in sede  comunitaria,  nonche'
          della specifica cornice finanziaria dei settori interessati
          relativa  al  finanziamento   dei   rispettivi   fabbisogni
          standard  nazionali,  la  legge   statale   stabilisce   le
          modalita'  di  determinazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza e dei livelli essenziali delle  prestazioni  che
          devono essere garantiti su tutto il  territorio  nazionale,
          ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della
          Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'. 
              2.  I  livelli  essenziali   delle   prestazioni   sono
          stabiliti prendendo a riferimento macroaree di  intervento,
          secondo le materie di cui all'art. 14,  comma  1,  ciascuna
          delle quali omogenea al proprio interno  per  tipologia  di
          servizi offerti, indipendentemente dal livello  di  governo
          erogatore. Per ciascuna delle  macroaree  sono  definiti  i
          costi e i fabbisogni standard, nonche'  le  metodologie  di
          monitoraggio   e   di   valutazione    dell'efficienza    e
          dell'appropriatezza dei servizi offerti. 
              3. Conformemente a quanto previsto dalla  citata  legge
          n. 42 del 2009, il  Governo,  nell'ambito  del  disegno  di
          legge di stabilita' ovvero con apposito  disegno  di  legge
          collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
          gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
          parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
          sede   di   Conferenza   unificata,   propone   norme    di
          coordinamento  dinamico  della  finanza  pubblica  volte  a
          realizzare l'obiettivo della convergenza dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
          percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
          al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e  alle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettere m) e p), della Costituzione. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario, e' effettuata  la  ricognizione  dei
          livelli  essenziali   delle   prestazioni   nelle   materie
          dell'assistenza, dell'istruzione e del  trasporto  pubblico
          locale, con  riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,
          nonche' la ricognizione dei livelli adeguati  del  servizio
          di trasporto pubblico locale di cui all'art.  8,  comma  1,
          lettera c), della citata legge n. 42 del 2009. 
              5. Fino alla determinazione,  con  legge,  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni, tramite  intesa  conclusa  in
          sede di Conferenza unificata sono stabiliti  i  servizi  da
          erogare,   aventi   caratteristiche   di   generalita'    e
          permanenza, e il  relativo  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica. 
              6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa'  per
          gli studi di settore - SOSE S.p.a., in  collaborazione  con
          l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica  di  supporto
          alla Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome
          presso il Centro interregionale di Studi  e  Documentazione
          (CINSEDO)  delle  regioni,  secondo  la  metodologia  e  il
          procedimento di determinazione di cui agli articoli 4  e  5
          del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  effettua
          una ricognizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
          che  le  regioni   a   statuto   ordinario   effettivamente
          garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette  i
          risultati  della  ricognizione   effettuata   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
          Trasmette altresi' tali risultati alla  Conferenza  di  cui
          all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009.  I  risultati
          confluiscono  nella  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, nonche' in quella di cui all'art.  5  della  citata
          legge  n.  42  del  2009.  Sulla  base  delle   rilevazioni
          effettuate da SOSE  S.p.a.,  il  Governo  adotta  linee  di
          indirizzo per la definizione dei livelli  essenziali  delle
          prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e
          finanza ai fini di consentire  l'attuazione  dell'art.  20,
          comma 2, della citata legge n. 42 del  2009,  dei  relativi
          costi standard e obiettivi di servizio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 23 del 2011: 
              «Art. 4. Imposta di soggiorno 
              1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
          nonche' i comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali  delle
          localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' dettata la  disciplina  generale  di  attuazione
          dell'imposta  di  soggiorno.  In  conformita'  con   quanto
          stabilito nel predetto regolamento, i comuni,  con  proprio
          regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   sentite   le
          associazioni  maggiormente  rappresentative  dei   titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque  adottare   gli   atti   previsti   dal   presente
          articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31
          maggio  2010,  n  .  78  (Misure  urgenti  in  materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dall'art. 13 del presente decreto: 
              «Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1-13-ter (Omissis). 
              13-quater.   Il   Commissario    straordinario    invia
          annualmente una relazione  al  Parlamento  e  al  Ministero
          dell'interno contenente la rendicontazione delle  attivita'
          svolte   all'interno   della   gestione   commissariale   e
          l'illustrazione  dei  criteri  che   hanno   informato   le
          procedure di selezione dei creditori da soddisfare. 
              14-15-ter (Omissis). 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di
          Roma  concorda  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'
          e l'entita' del proprio concorso alla  realizzazione  degli
          obiettivi di finanza pubblica; a  tal  fine,  entro  il  31
          ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette  la  proposta
          di accordo  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio  della  gestione
          ordinaria.  L'entita'  del  concorso  e'   determinata   in
          coerenza  con  gli   obiettivi   fissati   per   gli   enti
          territoriali. In caso di mancato accordo  si  applicano  le
          disposizioni  che  disciplinano  il  patto  di   stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
                a) conformazione dei servizi resi dal Comune a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
                b) adozione di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'art. 26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
                c) razionalizzazione delle partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
                d) riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 80 del testo unico degli enti  locali,  approvato
          con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
          carico del Comune per il funzionamento dei  propri  organi,
          compresi i rimborsi dei  permessi  retribuiti  riconosciuti
          per gli amministratori; 
                e) introduzione  di  un  contributo  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'
          in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
                f) contributo straordinario nella misura massima  del
          66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
                f-bis) maggiorazione della tariffa di cui  all'  art.
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
                g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
                h) utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              17-33-quater (Omissis).».