Art. 13 

 

				 
            Rendicontazione della gestione commissariale 

 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  5  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo  il  comma  13-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  «13-quater.  Il
Commissario  straordinario  invia  annualmente   una   relazione   al
Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la  rendicontazione
delle attivita' svolte all'interno  della  gestione  commissariale  e
l'illustrazione dei criteri  che  hanno  informato  le  procedure  di
selezione dei creditori da soddisfare.». 
  2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione  dei
flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in
attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge n.
          78 del 2010, come modificato dal presente  decreto,  vedasi
          nelle Note all'art. 12. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  78   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
          e nel rispetto dei principi indicati  dall'art.  119  della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
                a) sono individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                b) su proposta del  Commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui  all'art.  246,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.».