Art. 3 
 
Programmazione pluriennale degli interventi nel  territorio  di  Roma
                              capitale 
 
  1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione  degli  interventi  di
sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai  trasporti,  connessi
al ruolo di capitale della Repubblica, ivi  inclusi  quelli  inerenti
all'espletamento delle funzioni di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
della legge delega, Roma capitale adotta, per  l'utilizzazione  delle
risorse finanziarie ad essa spettanti in conformita' ai documenti  di
finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale. 
  2.  Allo  scopo  di  dare  organica  attuazione   agli   interventi
individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione e'  perseguita
mediante  una  piu'  stretta  cooperazione  tra  i  diversi   livelli
istituzionali di governo, Roma capitale stipula una  apposita  intesa
istituzionale  di  programma  con  la  Regione   Lazio   e   con   le
amministrazioni centrali competenti, che  costituisce  il  quadro  di
riferimento per la sottoscrizione degli strumenti  attuativi  di  cui
all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  e,  in  quanto  applicabile,  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
  3. L'intesa istituzionale  di  programma  di  cui  al  comma  2  e'
approvata dal CIPE, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli  interventi  previsti
dall'intesa istituzionale di programma possono  essere  inseriti  nel
programma di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  21  dicembre
2001, n. 443, con le modalita' previste  dai  commi  1  e  1-bis  del
medesimo articolo 1. 
  4. All'articolo 1 della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e  le  regioni  o
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonche'
l'ente Roma capitale ove interessato,»; 
    b)  al  comma  2,  lettera  b),  dopo   le   parole   «i   comuni
interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche' con Roma  capitale
se competente,»; 
    c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle
province autonome interessate», sono inserite le  seguenti:  «nonche'
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»; 
    d) al comma 2, lettera c), secondo periodo,  dopo  le  parole  «o
province autonome interessate», sono inserite le  seguenti:  «nonche'
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,». 
  5.  Nell'ambito  dell'intesa   istituzionale   di   programma,   le
amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi
di interesse nazionale nel territorio di Roma  capitale,  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente  e  di  quelle  allo
scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge  15  dicembre
1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  26  novembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75  del  1°  aprile  2011,  in
materia di perequazione infrastrutturale. 
  6. Sono abrogati gli articoli da 1 a  9  della  legge  15  dicembre
1990, n. 396, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il riferimento all'art. 24, comma 3, della citata
          legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «203. Gli interventi che coinvolgono una  molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra
          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; 
                b) «Intesa istituzionale  di  programma»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          aprile 1994, n. 367; 
                c)  «Accordo  di   programma   quadro»,   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'art.  27
          della legge 8  giugno  1990,  n.  142  ;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
                d)  «Patto  territoriale»,  come  tale   intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                e) «Contratto di programma», come  tale  intendendosi
          il  contratto  stipulato  tra   l'amministrazione   statale
          competente, grandi imprese, consorzi  di  medie  e  piccole
          imprese e rappresentanze di distretti  industriali  per  la
          realizzazione  di  interventi  oggetto  di   programmazione
          negoziata; 
                f) «Contratto di area»,  come  tale  intendendosi  lo
          strumento operativo, concordato tra amministrazioni,  anche
          locali, rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro, nonche' eventuali altri soggetti  interessati,  per
          la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare  lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori circoscritti, nell'ambito  delle  aree  di  crisi
          indicate dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministero del bilancio e della  programmazione
          economica e sentito il parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, che  si  pronunciano  entro  quindici  giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei di industrializzazione situati nei territori di  cui
          all'obiettivo 1 del Regolamento  CEE  n.  2052/88,  nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della legge  14  maggio  1981,  n.  219  ,  che  presentino
          requisiti di piu' rapida  attivazione  di  investimenti  di
          disponibilita' di aree attrezzate e di  risorse  private  o
          derivanti da interventi normativi.  Anche  nell'ambito  dei
          contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori  i
          trattamenti retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma  9,
          lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia
          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
              «Art. 6. Contratto istituzionale di sviluppo 
              1. Per le finalita' di cui  all'art.  1,  nonche'  allo
          scopo di accelerare la realizzazione  degli  interventi  di
          cui al presente decreto e di assicurare la  qualita'  della
          spesa pubblica,  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati,  stipula  con  le   Regioni   e   le
          amministrazioni competenti un ''contratto istituzionale  di
          sviluppo'' che destina le risorse del Fondo  assegnate  dal
          CIPE e individua  responsabilita',  tempi  e  modalita'  di
          attuazione degli interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'art. 5, comma 4,  e  definisce  il  cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo puo' prevedere, tra le modalita' attuative, che le
          amministrazioni  centrali  e  regionali  si  avvalgano   di
          organismi di diritto pubblico  in  possesso  dei  necessari
          requisiti di competenza e professionalita'. 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di cui  all'art.  125
          del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'art. 3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196. I soggetti assegnatari, al  fine  di  garantire  la
          specialita' e l'addizionalita' degli interventi,  iscrivono
          nei relativi bilanci i Fondi a  destinazione  vincolata  di
          cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
          contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
          gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali individuate dall'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della  legge  n.  400
          del  1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              «Art. 8.Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e  2,  della
          legge 21 dicembre  2001,  n.  443  (Delega  al  Governo  in
          materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti   produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive),  come   modificati   dal   presente
          decreto: 
              «1.  Il  Governo,  nel  rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o  province  autonome  interessate,  nonche'  l'ente   Roma
          capitale ove interessato, e  inserito,  previo  parere  del
          CIPE e previa intesa  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria,  con
          l'indicazione dei relativi  stanziamenti.  Nell'individuare
          le infrastrutture e gli insediamenti strategici di  cui  al
          presente comma, il Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale, nonche'  a  fini  di  garanzia  della  sicurezza
          strategica     e     di     contenimento     dei      costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509.  Il  programma  tiene
          conto del Piano generale dei trasporti.  L'inserimento  nel
          programma di infrastrutture strategiche  non  comprese  nel
          Piano  generale  dei   trasporti   costituisce   automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono  ai
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della presente legge il programma  e'  approvato  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre  2001.  Gli  interventi  previsti  dal
          programma  sono  automaticamente  inseriti   nelle   intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro nei comparti idrici ed  ambientali,  ai  fini  della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi,  con  le  indicazioni  delle
          risorse disponibili e da reperire, e sono compresi  in  una
          intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra  il
          Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere». 
              «2. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  nel  rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi volti a  definire  un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle infrastrutture e degli  insediamenti  individuati  ai
          sensi del comma 1, a tal fine riformando le  procedure  per
          la   valutazione   di   impatto    ambientale    (VIA)    e
          l'autorizzazione integrata ambientale,  limitatamente  alle
          opere di cui  al  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  del
          disposto  dell'art.  2  della  direttiva   85/337/CEE   del
          Consiglio  del  27  giugno  1985,  come  modificata   dalla
          direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997  e
          introducendo un  regime  speciale,  anche  in  deroga  agli
          articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da  23  a  30,  32,  34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive  modificazioni,  nonche'  alle  ulteriori
          disposizioni della medesima legge che non siano  necessaria
          ed immediata applicazione delle direttive comunitarie,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) disciplina della tecnica di  finanza  di  progetto
          per finanziare e realizzare, con il concorso  del  capitale
          privato, le infrastrutture e gli  insediamenti  di  cui  al
          comma 1; 
                b)  definizione  delle  procedure   da   seguire   in
          sostituzione  di  quelle  previste  per  il  rilascio   dei
          provvedimenti concessori o autorizzatori  di  ogni  specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi  per  la  approvazione   dei   progetti   preliminari,
          comprensivi di  quanto  necessario  per  la  localizzazione
          dell'opera d'intesa con la regione o la provincia  autonoma
          competente,  che,  a   tal   fine,   provvede   a   sentire
          preventivamente i  comuni  interessati,  nonche'  con  Roma
          capitale  se  competente,  e,  ove  prevista,  della   VIA;
          definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
          di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per  la
          approvazione del progetto definitivo,  la  cui  durata  non
          puo'  superare  il  termine  di   ulteriori   sette   mesi;
          definizione di termini perentori per la  risoluzione  delle
          interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
          di  responsabilita'  patrimoniali  in   caso   di   mancata
          tempestiva risoluzione; 
                c) attribuzione al  CIPE,  integrato  dai  presidenti
          delle regioni e delle province autonome interessate nonche'
          dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,  del  compito
          di valutare le proposte  dei  promotori,  di  approvare  il
          progetto  preliminare  e  definitivo,  di  vigilare   sulla
          esecuzione   dei   progetti    approvati,    adottando    i
          provvedimenti  concessori   ed   autorizzatori   necessari,
          comprensivi  della   localizzazione   dell'opera   e,   ove
          prevista, della VIA istruita dal competente  Ministero.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le
          istruttorie, formula le proposte ed  assicura  il  supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,  di  una  apposita  struttura  tecnica,   di
          advisor e di commissari straordinari, che  agiscono  con  i
          poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze nel  settore  della  finanza  di  progetto,  ovvero
          offerta  dalle  regioni  o  province  autonome  interessate
          nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove  interessato,  con
          oneri a proprio carico; 
                d)  modificazione  della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte di tutte le amministrazioni competenti  a  rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in detta conferenza,  nel  termine  perentorio  di  novanta
          giorni,  prescrizioni  e  varianti  migliorative  che   non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali  delle  opere;  le   prescrizioni   e   varianti
          migliorative proposte in conferenza sono valutate dal  CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo; 
                e) affidamento, mediante gara  ad  evidenza  pubblica
          nel rispetto delle  direttive  dell'Unione  europea,  della
          realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un  unico
          soggetto contraente generale o concessionario; 
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con riferimento all'art. 1 della  direttiva  93/37/CEE  del
          Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione  con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate  dal  soggetto  aggiudicatore;  il   contraente
          generale e' distinto dal concessionario di opere  pubbliche
          per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita  ed  e'
          qualificato   per   specifici   connotati   di    capacita'
          organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per   l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento necessario alla realizzazione  dell'opera  in
          tutto o in parte  con  mezzi  finanziari  privati,  per  la
          liberta' di forme nella realizzazione  dell'opera,  per  la
          natura prevalente di obbligazione di risultato  complessivo
          del  rapporto   che   lega   detta   figura   al   soggetto
          aggiudicatore e  per  l'assunzione  del  relativo  rischio;
          previsione dell'obbligo, da parte del contraente  generale,
          di prestazione di adeguate  garanzie  e  di  partecipazione
          diretta al finanziamento dell'opera o  di  reperimento  dei
          mezzi finanziari occorrenti; 
                g)   previsione   dell'obbligo   per   il    soggetto
          aggiudicatore, nel  caso  in  cui  l'opera  sia  realizzata
          prevalentemente  con  fondi  pubblici,  di  rispettare   la
          normativa europea in tema di evidenza pubblica e di  scelta
          dei fornitori di beni o servizi, ma con  soggezione  ad  un
          regime derogatorio rispetto alla citata legge  n.  109  del
          1994 per tutti gli aspetti di essa  non  aventi  necessaria
          rilevanza comunitaria; 
                h) introduzione di specifiche  deroghe  alla  vigente
          disciplina in materia di aggiudicazione di lavori  pubblici
          e di realizzazione degli stessi, fermo  il  rispetto  della
          normativa   comunitaria,   finalizzate   a   favorire    il
          contenimento dei tempi e  la  massima  flessibilita'  degli
          strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso  ad
          un contraente generale, previsione  che  lo  stesso,  ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a  terzi  l'esecuzione  delle   proprie   prestazioni   con
          l'obbligo di rispettare,  in  ogni  caso,  la  legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori; previsione della  possibilita'  di  costituire
          una societa' di progetto ai  sensi  dell'art.  37-quinquies
          della  citata  legge  n.  109  del  1994,  anche   con   la
          partecipazione di istituzioni finanziarie,  assicurative  e
          tecnico-operative gia'  indicate  dallo  stesso  contraente
          generale  nel  corso  della   procedura   di   affidamento;
          previsione   della   possibilita'   di   emettere    titoli
          obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge  n.
          109 del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri  strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti finanziari  per  la  costituzione  delle  riserve
          bancarie  o  assicurative   previste   dalla   legislazione
          vigente; 
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale nei confronti di terzi  ai  quali  abbia  affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni; 
                l)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica unita a gestione  della  stessa,  e  tenuto  conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita' di corrispondere al concessionario,  anche  in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di gara, un prezzo in aggiunta al diritto  di  sfruttamento
          economico dell'opera,  anche  a  fronte  della  prestazione
          successiva  di  beni  o  servizi   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore relativamente all'opera  realizzata,  nonche'
          della possibilita' di fissare la durata  della  concessione
          anche oltre trenta anni, in relazione alle  caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi i lavori, con  il  solo  vincolo  delle  disposizioni
          della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti  del
          concessionario  e  nel  limite  percentuale   eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva; 
                m)  previsione  del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati alle concessioni in essere per i concessionari  di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni; 
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,  appalto,  concessione   o   affidamento   a
          contraente generale, di forme di  tutela  risarcitoria  per
          equivalente, con esclusione della reintegrazione  in  forma
          specifica;   restrizione,   per   tutti    gli    interessi
          patrimoniali, della tutela cautelare al  pagamento  di  una
          provvisionale; 
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da  specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche   a
          strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni  di
          collaudo». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  1-bis,  della
          citata legge n. 443 del 2001: 
              «1-bis. Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria  deve  contenere   le
          seguenti indicazioni: 
                a) elenco delle infrastrutture e  degli  insediamenti
          strategici da realizzare; 
                b) costi stimati per ciascuno degli interventi; 
                c)  risorse   disponibili   e   relative   fonti   di
          finanziamento; 
                d) stato di realizzazione degli  interventi  previsti
          nei programmi precedentemente approvati; 
                e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate  e
          degli   ulteriori   finanziamenti    necessari    per    il
          completamento degli interventi». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale  della
          Repubblica): 
              «Art. 10. Norme finanziarie. 
              1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 2, e'
          istituito nello stato di previsione  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato  a  Roma
          Capitale, con la dotazione di  lire  260  miliardi  per  il
          1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi
          per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50
          miliardi per il  1990  e  lire  30  miliardi  per  il  1991
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1990-1992,  al
          capitolo 9001 dello stato di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario  per
          la realizzazione in Roma  di  opere  direttamente  connesse
          alla sua condizione di capitale d'Italia»;  quanto  a  lire
          160 miliardi per il  1990  a  carico  delle  disponibilita'
          iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a
          lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle  disponibilita'
          iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello  stato  di
          previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  per
          il 1990; quanto a lire 50 miliardi per  il  1992,  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1990-1992,  al  capitolo  9001
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1990, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  «Fondo  per  lo  sviluppo   economico   e
          sociale». Per gli anni  successivi  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468 , come modificato dalla legge 23 agosto  1988,
          n. 362. 
              2. All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  5,
          valutato in lire 300 milioni  per  l'anno  1990,  lire  700
          milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992,
          si provvede a carico del fondo di cui al comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  9,
          comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1990-1992,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1990, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento   «Intervento   straordinario    per    la
          realizzazione in Roma di opere direttamente  connesse  alla
          sua condizione di capitale d'Italia». 
              4. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante
          dall'attuazione dell'art. 9, comma 2, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  ai
          fini del bilancio  triennale  1990-1992  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1990,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento    «Ristrutturazione     del     Ministero
          dell'ambiente». 
              5.   All'onere   di   lire   70   miliardi    derivante
          dall'attuazione dell'art. 9, comma 3, si provvede a  carico
          delle disponibilita' iscritte in conto residui al  capitolo
          8002 dello stato di previsione del Ministero  della  difesa
          per l'anno 1990. 
              6. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante
          dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, si provvede  mediante
          utilizzo  della  proiezione  per  il  medesimo  anno  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario  per
          la realizzazione in Roma  di  opere  direttamente  connesse
          alla sua condizione di capitale d'Italia». 
              7. All'onere derivante dall'applicazione  dell'art.  9,
          comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a  lire  55
          miliardi per il 1991, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,
          all'uopo    parzialmente    utilizzando    l'accantonamento
          «Interventi sui beni culturali esistenti  nella  citta'  di
          Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge
          13 luglio 1989, n. 253, art. 5)». 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  9,
          comma 9, valutato in lire  10  miliardi,  si  provvede  per
          l'anno  1990  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del  tesoro,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  «Ratifica  ed   esecuzione   di   accordi
          internazionali». 
              9. All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  9,
          comma 10, valutato in lire 2 miliardi  per  l'anno  1990  e
          lire 1 miliardo  per  l'anno  1991,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1990-1992,  al  capitolo  9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1990,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento «Interventi sui beni  culturali  esistenti
          nella citta' di Roma (compresa la sanatoria  degli  effetti
          del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, art. 5)». 
              10.  Le  somme  di  cui  al  presente   articolo,   non
          utilizzate entro  l'anno  di  competenza,  possono  esserlo
          negli  anni  successivi.  Il   Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio anche nel conto dei residui». 
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze del 26 novembre 2010 (Disposizioni  in  materia  di
          perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'art. 22  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° aprile 2011, n. 75.