Art. 5 

 

				 
                   Conferenza delle Soprintendenze 

 
  1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione  dei  beni
storici e artistici, e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica,  la  Conferenza  delle  Soprintendenze  ai  beni
culturali  del  territorio  di  Roma  capitale,   con   funzioni   di
coordinamento delle attivita' di valorizzazione della Sovraintendenza
ai beni  culturali  di  Roma  capitale  e  degli  organi  centrali  e
periferici del Ministero per i beni e le attivita'  culturali  aventi
competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma. 
  2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione
di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici  e  artistici
caratterizzanti l'immagine di  Roma  capitale.  L'individuazione  dei
beni e delle tipologie di interventi da  sottoporre  alla  Conferenza
avviene  mediante  uno  o  piu'  accordi  da   stipulare   ai   sensi
dell'articolo 112, comma 4, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, di seguito  denominato:  «codice  dei  beni
culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in  merito  al
rilascio dei titoli autorizzatori, nulla  osta  e  pareri  preventivi
eventualmente  necessari  per  la   realizzazione   degli   specifici
interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente
comma. 
  3.  Componenti  della  Conferenza  delle  Soprintendenze  sono   la
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici  del  Lazio,
la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i  beni
archeologici  di  Roma  e  le  altre  Soprintendenze  statali  aventi
competenza sui beni  storici  e  artistici  nel  territorio  di  Roma
capitale. La partecipazione alla Conferenza e' gratuita  e  non  sono
corrisposti indennita' o rimborsi spese. 
  4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto  del  principio
di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio: 
    a) definisce strategie  e  obiettivi  comuni  di  valorizzazione,
nonche' elabora piani strategici e programmi di  sviluppo  culturale,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; 
    b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi
di  valorizzazione  dei  beni  culturali  rimessi   alle   rispettive
competenze; 
    c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione  di  beni
di  appartenenza  pubblica,  nonche'  forme  di  collaborazione   per
regolare  servizi  strumentali  comuni  destinati  alla  fruizione  e
valorizzazione degli stessi; 
    d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella  lista  del
patrimonio mondiale  dell'UNESCO  presenti  nel  territorio  di  Roma
capitale. 
  5.  Il  funzionamento  e  gli   effetti   della   Conferenza   sono
disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Roma  capitale  e  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali stipulano  accordi  per
definire ulteriori modalita' acceleratorie e di  semplificazione  dei
lavori della Conferenza. 
  6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di
interesse  archeologico  nel  territorio   di   Roma   capitale,   la
Sovraintendenza    capitolina    partecipa    all'accordo    previsto
dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni. 
  7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  112,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              «4. Lo Stato, le regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  14  e  seguenti
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              «Art. 14. Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni». 
              «14-bis. Conferenza di servizi preliminare. 
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni». 
              «14-ter. Lavori della conferenza di servizi. 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'art.  14-bis,   le   amministrazioni   che   vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai  sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,  nonche'  quelle  di
          cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si  applicano
          alle  sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela   della
          salute, del patrimonio storico-artistico e  della  pubblica
          incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela   paessaggistico-territoriale    e    alla    tutela
          ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  VAS
          e AIA, il cui rappresentante, all'esito  dei  lavori  della
          conferenza, non abbia espresso definitivamente la  volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati». 
              «14-quater.  Effetti  del   dissenso   espresso   nella
          conferenza di servizi. 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni vi comprese  quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
          decreto   legislativo    3    aprile    2006,    n.    152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. 
              3. Al di fuori dei casi di  cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che si pronuncia entro sessanta giorni, previa  intesa  con
          la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
          in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  e  una
          regionale o  tra  piu'  amministrazioni  regionali,  ovvero
          previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
          in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
          regionale e un ente locale  o  tra  piu'  enti  locali.  Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una Regione o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
          partecipazione  dei  Presidenti  delle  Regioni   o   delle
          Province autonome interessate. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              3-quater. 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303». 
              «14-quinquies. Conferenza  di  servizi  in  materia  di
          finanza di progetto. 
              1. Nelle ipotesi di conferenza di  servizi  finalizzata
          all'approvazione del progetto definitivo in relazione  alla
          quale  trovino  applicazione  le  procedure  di  cui   agli
          articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
          anche i soggetti aggiudicatari di  concessione  individuati
          all'esito della procedura di cui all'art.  37-quater  della
          legge n. 109 del 1994, ovvero le societa'  di  progetto  di
          cui all'art. 37-quinquies della medesima legge». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art.   96.   Procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico. 
              1. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico si articola in due  fasi  costituenti  livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione   dei
          documenti integrativi del progetto  di  cui  alle  seguenti
          lettere: 
                a)  prima  fase,  integrativa   della   progettazione
          preliminare: 
                  1) esecuzione di carotaggi; 
                  2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  3)  saggi  archeologici  tali  da  assicurare   una
          sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; 
                b)  seconda  fase,  integrativa  della  progettazione
          definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
          anche in estensione. 
              2. La procedura si  conclude  con  la  redazione  della
          relazione   archeologica    definitiva,    approvata    dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                b) contesti che  non  evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
          in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              3.  Per  l'esecuzione   dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo   il   responsabile    del    procedimento    puo'
          motivatamente  ridurre,  d'intesa  con  la   soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accerta   l'insussistenza    dell'interesse    archeologico
          nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2,  la  soprintendenza  detta   le
          prescrizioni necessarie ad  assicurare  la  conoscenza,  la
          conservazione   e   la    protezione    dei    rinvenimenti
          archeologicamente rilevanti,  salve  le  misure  di  tutela
          eventualmente da adottare ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,   relativamente   a   singoli
          rinvenimenti o al loro  contesto.  Nel  caso  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei
          provvedimenti  di  assoggettamento   a   tutela   dell'area
          interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
          attivita' culturali avvia il procedimento di  dichiarazione
          di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              5. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 
              6. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture, sono stabilite linee guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al presente articolo. 
              7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
          presente articolo, il direttore  regionale  competente  per
          territorio  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
          trenta giorni dalla richiesta di cui al comma  3  dell'art.
          95,  stipula  un  apposito  accordo  con  l'amministrazione
          appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e  di
          collaborazione con il responsabile del procedimento  e  con
          gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le
          amministrazioni  possono  graduare  la  complessita'  della
          procedura di cui al presente  articolo,  in  ragione  della
          tipologia e dell'entita'  dei  lavori  da  eseguire,  anche
          riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo
          disciplina  altresi'  le  forme  di  documentazione  e   di
          divulgazione   dei   risultati   dell'indagine,    mediante
          l'informatizzazione dei dati  raccolti,  la  produzione  di
          forme di  edizioni  scientifiche  e  didattiche,  eventuali
          ricostruzioni virtuali volte alla  comprensione  funzionale
          dei complessi  antichi,  eventuali  mostre  ed  esposizioni
          finalizzate alla diffusione e alla  pubblicizzazione  delle
          indagini svolte. 
              8. Le Regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
          competenza sulla base di quanto disposto dall'art. 95 e dai
          commi che precedono del presente articolo. 
              9. Alle finalita' di cui all'art. 95 e  dei  commi  che
          precedono del presente articolo  le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
          previste dallo statuto speciale e dalle relative  norme  di
          attuazione».