Art. 6 

 

				 
      Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici 

 
  1. In materia di beni storici e artistici  sono  conferite  a  Roma
capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni
e le attivita' culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge delega e secondo  le  modalita'  operative  di  esercizio
congiunto definite  dalla  Conferenza  delle  Soprintendenze  di  cui
all'articolo 5, le funzioni amministrative  concernenti  il  concorso
alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale
appartenenti allo Stato, con le modalita' e nei limiti stabiliti  dal
presente decreto. 
  2. L'attivita' di valorizzazione  e'  svolta  in  conformita'  alla
normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal  codice
dei beni culturali e del paesaggio. 
  3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto,
si intendono le  cose  immobili  e  mobili  di  interesse  storico  e
artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e  del
paesaggio. 
  4. Resta ferma la facolta' del Ministero per i beni e le  attivita'
culturali e di Roma capitale di  stipulare  uno  o  piu'  accordi  di
valorizzazione,  relativamente  ai  beni  culturali   di   pertinenza
pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio. 
  5. Restano esclusi dalle funzioni conferite  a  Roma  capitale  dal
presente articolo i compiti e le attivita' connessi con la  tutela  e
la valorizzazione dei beni storici ed  architettonici  ricadenti  nel
territorio della citta' di Roma, amministrati dal  Fondo  edifici  di
culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento all'art. 24, comma 3, della citata
          legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art. 10. Beni culturali. 
              1. Sono  beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili
          appartenenti allo Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed
          istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
          di lucro, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, che presentano interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
                a) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                b) gli archivi e i  singoli  documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47,  comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono  un  interesse  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricompense fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o   etnoantropologica
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 112,  comma  4,
          del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, vedasi nelle
          Note all'art. 5. 
              - La legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli
          enti e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento
          del  clero  cattolico  in  servizio   nelle   diocesi)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n.  129,
          S.O.