Art. 7 Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali 1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale. 2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti: a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalita', ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita' di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; c) alle attivita' di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale; d) alle attivita' di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) : «2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.». - Si riporta il testo dell'art. 133 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004: «Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio. 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'. 2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'art. 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo territoriale sostenibile. 3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attivita' di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti».