Art. 7 

 

				 
          Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali 

 
  1. Fermo restando il potere statale  d'indirizzo  e  coordinamento,
sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti
l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti  d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non  collocate
nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale. 
  2. Roma capitale concorre,  con  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti: 
    a) alla definizione delle politiche di  tutela  e  valorizzazione
del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualita' del paesaggio, nonche' dagli Osservatori istituiti  in  ogni
regione e presso Roma capitale con le medesime  finalita',  ai  sensi
dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; 
    b)  alla  definizione  di  indirizzi  e  criteri  riguardanti  le
attivita' di tutela,  pianificazione,  recupero,  riqualificazione  e
valorizzazione del paesaggio di  Roma  capitale  e  di  gestione  dei
relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio; 
    c) alle attivita' di  formazione  e  di  educazione  al  fine  di
diffondere  ed  accrescere  la  conoscenza  del  paesaggio  di   Roma
capitale; 
    d)  alle  attivita'  di  vigilanza  sui  beni  paesaggistici  del
territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali  e
del paesaggio. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  78,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59) : 
              «2.  Con  atto  di  indirizzo  e   coordinamento   sono
          individuate, sulla base di criteri stabiliti  d'intesa  con
          la  Conferenza  Stato-regioni,  le  riserve  statali,   non
          collocate nei  parchi  nazionali,  la  cui  gestione  viene
          affidata a regioni o enti locali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 133 del citato  decreto
          legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art. 133. Cooperazione tra  amministrazioni  pubbliche
          per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio. 
              1. Il Ministero e le regioni  definiscono  d'intesa  le
          politiche per la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
          paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi  e
          delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
          qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro,
          nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con  le
          medesime finalita'. 
              2. Il Ministero e le regioni cooperano,  altresi',  per
          la  definizione  di   indirizzi   e   criteri   riguardanti
          l'attivita'  di  pianificazione  territoriale,  nonche'  la
          gestione dei conseguenti interventi, al fine di  assicurare
          la conservazione, il recupero  e  la  valorizzazione  degli
          aspetti e caratteri del paesaggio  indicati  all'art.  131,
          comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i  detti
          indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo
          territoriale sostenibile. 
              3. Gli altri enti pubblici territoriali  conformano  la
          loro  attivita'  di  pianificazione  agli  indirizzi  e  ai
          criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato,  adeguano  gli
          strumenti vigenti».