Art. 9 

 

				 
                   Funzioni in materia di turismo 

 
  1. Per la promozione turistica all'estero Roma  capitale  opera  in
coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli  uffici  di
cui all'articolo 58 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  ove  istituiti,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. All'articolo 56, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,»  sono
inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,». 
  3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis.  Il  documento
contenente le linee guida del piano  strategico  nazionale  contiene,
altresi', una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate  dal
Sindaco di Roma capitale d'intesa  con  il  Ministro  con  delega  al
turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle  Regioni,
sentite le associazioni di cui al comma 2.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  58  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,   n.   616
          (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  L.  22
          luglio 1975, n. 382): 
              « Art. 58. Competenze dello Stato. 
              Sono   di   competenza   dello   Stato   le    funzioni
          amministrative concernenti: 
                1) il parere del Ministero delle finanze ai fini  del
          riconoscimento,  della  revoca,  della  determinazione  del
          territorio relativo, della classificazione  delle  stazioni
          di cura, soggiorno e turismo, nonche' della  determinazione
          delle localita' di interesse turistico; 
                2) il  nulla  osta  al  rilascio  della  licenza  per
          agenzia  di  viaggio  a  persone   fisiche   o   giuridiche
          straniere, sentite le regioni; 
                3)  la  istituzione   e   gestione   di   uffici   di
          rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero,
          nonche' gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 
                4) la vigilanza sull'organo centrale del Club  alpino
          italiano  e  dell'Automobil  club  d'Italia   e   sull'Ente
          nazionale italiano per il turismo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  56  del   decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice  della  normativa
          statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
          norma dell'art. 14 della legge 28 novembre  2005,  n.  246,
          nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
          contratti  di  multiproprieta',   contratti   relativi   ai
          prodotti per le vacanze  di  lungo  termine,  contratti  di
          rivendita e  di  scambio),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 56. Conferenza nazionale del turismo 
              1. La Conferenza nazionale del turismo e'  indetta  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro
          delegato almeno ogni due anni ed  e'  organizzata  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono convocati per la Conferenza:  i  rappresentanti
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
          delegato, della Conferenza dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco
          di  Roma  capitale,  i   rappresentanti   dell'Associazione
          nazionale dei comuni  italiani  (ANCI),  dell'Unione  delle
          province d'Italia  (UPI)  e  dell'Unione  nazionale  comuni
          comunita' enti montani  (UNCEM),  del  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro   (CNEL),   di   UNIONCAMERE,
          dell'ISTAT  e  delle   altre   autonomie   territoriali   e
          funzionali,    i    rappresentanti    delle    associazioni
          maggiormente rappresentative degli imprenditori  turistici,
          dei consumatori, del turismo  sociale,  delle  associazioni
          pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro  operanti
          nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e
          animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
              3.  La   Conferenza   esprime   orientamenti   per   la
          definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le
          linee guida del piano strategico nazionale. 
              3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano
          strategico nazionale contiene, altresi', una sezione per la
          valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di  Roma
          capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal  Sindaco
          di Roma capitale d'intesa con il  Ministro  con  delega  al
          turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle
          Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. 
              4. La Conferenza, inoltre, ha lo  scopo  di  verificare
          l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
          alle  politiche  turistiche  e  a  quelle   intersettoriali
          riferite al turismo, e di  favorire  il  confronto  tra  le
          istituzioni e  le  rappresentanze  del  settore.  Gli  atti
          conclusivi  di  ciascuna  Conferenza  sono  trasmessi  alle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              5.  Agli  oneri  derivanti  dal   funzionamento   della
          Conferenza   si   provvede   nell'ambito   degli   ordinari
          stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri afferenti il Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita' del  turismo,  con  le  risorse  allo  scopo
          trasferite ai sensi del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.
          181, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
          2006, n. 233.».