Art. 9 Funzioni in materia di turismo 1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,». 3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresi', una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382): « Art. 58. Competenze dello Stato. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione delle localita' di interesse turistico; 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.». - Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), come modificato dal presente decreto: «Art. 56. Conferenza nazionale del turismo 1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed e' organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale. 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresi', una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. 4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. 5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.».