Art. 10 

 

				 
                     Incompatibilita' di impiego 

 
  1. Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti  i  criteri
per l'individuazione delle singole ipotesi di incompatibilita' e  per
le  autorizzazioni  in  deroga,   nel   rispetto   delle   forme   di
partecipazione sindacale previste dagli articoli 36 e 82 del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
          presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
          parziale,  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
          e dall'articolo 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgono
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di  cui  ai
          commi   seguenti,   sono   tutti   gli   incarichi,   anche
          occasionali, non compresi nei compiti e doveri di  ufficio,
          per  i  quali  e'  previsto,  sotto  qualsiasi  forma,   un
          compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti della pubblica amministrazione. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati  dall'amministrazione  di   appartenenza.   Con
          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del
          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la
          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le
          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          In  caso  di  inosservanza  si  applica   la   disposizione
          dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo  1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          All'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle
          sanzioni provvede il Ministero delle  finanze,  avvalendosi
          della Guardia di finanza,  secondo  le  disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive  modificazioni
          ed integrazioni. Le  somme  riscosse  sono  acquisite  alle
          entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 
              Per il personale che presta  comunque  servizio  presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti  a
          dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza  dei
          dipendenti   stessi   dei   compensi   erogati    nell'anno
          precedente. 
              12.  Entro  il  30   giugno   di   ciascun   anno,   le
          amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o  autorizzano
          incarichi retribuiti ai propri  dipendenti  sono  tenute  a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico e del compenso  lordo  previsto  o  presunto.
          L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale  sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono  stati  conferiti  o  autorizzati,  le   ragioni   del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti  cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti   o
          autorizzati e la rispondenza dei medesimi  ai  principi  di
          buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure  che
          si intendono adottare  per  il  contenimento  della  spesa.
          Nello  stesso  termine  e  con  le  stesse   modalita'   le
          amministrazioni  che,  nell'anno  precedente,   non   hanno
          conferito o autorizzato  incarichi  ai  propri  dipendenti,
          anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano  di  non  aver
          conferito o autorizzato incarichi. 
              13. Entro lo stesso termine  di  cui  al  comma  12  le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento della funzione pubblica, in via  telematica  o
          su apposito supporto magnetico,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato, i compensi, relativi all'anno  precedente,  da
          esse  erogati  o  della  cui   erogazione   abbiano   avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico. Entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato.». 
              Si riportano gli articoli 36 e 82  del  citato  decreto
          legislativo n. 217 del 2005: 
              «Art.  36  (Materie  di  negoziazione).  -  1.  Formano
          oggetto del procedimento negoziale: 
                a)   il   trattamento   economico   fondamentale    e
          accessorio, ivi compreso quello  di  lavoro  straordinario,
          secondo parametri appositamente definiti in tale  sede  che
          ne assicurino, nell'ambito delle  risorse  stanziate  dalle
          leggi  finanziarie  per   corrispondere   i   miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  di  diritto  pubblico,
          sviluppi omogenei e proporzionati; 
                b)  il  trattamento  economico  di  missione   e   di
          trasferimento e i buoni pasto; 
                c)  il  trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari; 
                d)  la   durata   massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale, i  criteri  di  articolazione  dell'orario  di
          lavoro  giornaliero  e  settimanale,  dei  turni  diurni  e
          notturni e delle turnazioni particolari; 
                e) i criteri per la mobilita' a domanda; 
                f) le linee di indirizzo di impiego del personale  in
          attivita' atipiche; 
                g) la reperibilita'; 
                h) il congedo ordinario e straordinario; 
                i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
                l) i permessi brevi per esigenze personali; 
                m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
                n)  le  linee  di  indirizzo  per  la  formazione   e
          l'aggiornamento  professionale,  per  la  garanzia   e   il
          miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la  gestione
          delle attivita' socio-assistenziali del personale; 
                o)  gli  istituti  e  le  materie  di  partecipazione
          sindacale; 
                p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
                q)  le  aspettative,  i  distacchi   e   i   permessi
          sindacali; 
                r) la struttura degli accordi negoziali e i  rapporti
          tra i diversi livelli.» 
              «Art.  82  (Materie  di  negoziazione).  -  1.  Formano
          oggetto del procedimento negoziale: 
                a)   il   trattamento   economico   fondamentale    e
          accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del
          personale appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi,  secondo
          parametri  appositamente  definiti  in  tale  sede  che  ne
          assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi
          finanziarie per corrispondere i  miglioramenti  retributivi
          al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei
          e proporzionati; 
                b)  il  trattamento  economico  di  missione   e   di
          trasferimento e i buoni pasto; 
                c)  il  trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari; 
                d) il tempo di lavoro e, limitatamente  al  personale
          appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro; 
                e) il congedo ordinario e straordinario; 
                f) la reperibilita'; 
                g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
                h) i permessi brevi per esigenze personali; 
                i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
                l)  le  linee  di  indirizzo  per  la  formazione   e
          l'aggiornamento  professionale,  per  la  garanzia   e   il
          miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la  gestione
          delle attivita' socio-assistenziali del personale; 
                m)  gli  istituti  e  le  materie  di  partecipazione
          sindacale; 
                n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
                o)  le  aspettative,  i  distacchi   e   i   permessi
          sindacali; 
                p) la struttura degli accordi negoziali e i  rapporti
          tra i diversi livelli.».