Art. 100 

 

				 
         Attivita' del personale presso gli uffici centrali 

 
  1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni
di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso
pubblico, di  prevenzione  incendi  e  dell'attivita'  di  formazione
interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali,
in funzione del ruolo e della qualifica  di  appartenenza,  partecipa
alle  attivita'  del  Dipartimento  finalizzate  ad   assicurare   il
coordinamento,  l'unitarieta'  di  indirizzo,  l'efficienza   ed   il
corretto  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  da  parte   delle
strutture territoriali.