Art. 100 Attivita' del personale presso gli uffici centrali 1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e dell'attivita' di formazione interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali, in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle attivita' del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coordinamento, l'unitarieta' di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.