Art. 11 Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie 1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonche' dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza. 2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovra' limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilita' di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento. 3. La divulgazione di notizie concernenti l'attivita' dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura e' attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalita' dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.