Art. 11 

 

				 
               Rapporti con gli organi di informazione 
                      e divulgazione di notizie 

 
  1. I rapporti con gli organi di informazione sono  prerogativa  del
Capo del Dipartimento e del Capo del  Corpo  nazionale,  nonche'  dei
collaboratori appositamente designati per le questioni  di  carattere
generale  ed   istituzionale;   i   dirigenti   periferici   trattano
esclusivamente  questioni  connesse   ad   eventi   interessanti   il
territorio di competenza. 
  2. La comunicazione  resa  dai  dirigenti  periferici,  ovvero  dai
responsabili delle operazioni  di  soccorso,  dovra'  limitarsi  alla
cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilita'
di natura civile  e  penale  e  osservazioni  sull'operato  di  altre
Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento. 
  3. La divulgazione di notizie concernenti l'attivita' dell'ufficio,
i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura
e'  attuata  dai  dirigenti  degli   uffici,   nel   rispetto   della
riservatezza delle persone interessate, secondo  le  modalita'  dagli
stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del  Capo  del
Dipartimento.