Art. 13 

 

				 
                       Diritto di associazione 

 
  1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera,
salvo i casi in cui i fini delle medesime siano  incompatibili  o  in
conflitto di interessi  con  le  attivita'  istituzionali  del  Corpo
nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza  scopo
di lucro.