Art. 15 

 

				 
      Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite 

 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera
h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora  non  fosse
possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per  superare
difficolta',  inconvenienti  od  ostacoli  imprevisti  all'esecuzione
delle  disposizioni  ricevute,  evitando  di  arrecare,  per   quanto
possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso  il  dipendente  deve
informare  immediatamente  il  superiore,  riferendo   altresi'   dei
risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.