Art. 17 

 

				 
                         Impiego nei servizi 

 
  1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi  di  necessita'  ed
emergenza,  deve  essere  impiegato,  anche   tenendo   conto   della
specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio,  in
relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed  alla  qualifica
posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.