Art. 19 

 

				 
                     Riconoscimento in servizio 

 
  1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli
operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e  con  riguardo
alla  propria  specificita'  professionale  e   di   ruolo,   indossa
l'uniforme in tutte le circostanze e secondo  le  modalita'  indicate
dall'Amministrazione e comunque: 
    a) nelle  fasi  di  attesa  e  di  espletamento  delle  attivita'
operative di soccorso; 
    b)  nell'espletamento  delle  attivita'  di  addestramento  e  di
formazione professionale; 
    c) nell'espletamento di servizi di vigilanza; 
    d)  nell'espletamento  di   servizi   di   guida   di   automezzi
dell'Amministrazione; 
    e) in occasioni di cerimonie ufficiali; 
    f)  nei  servizi  di  istituto   che   comportano   esigenze   di
qualificazione immediata. 
  2. Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  e  dei
sostituti direttori antincendi e il personale appartenente  al  ruolo
dei direttivi indossa l'uniforme  nei  servizi  di  soccorso  tecnico
urgente,  nei  servizi  di  guardia  e  nei  servizi   di   vigilanza
antincendio di cui all'articolo 18 del decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139. 
  3.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  dirigenti  indossa
l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e  quella  di
rappresentanza nelle cerimonie ufficiali. 
  4. Su direttive del Capo del  Dipartimento,  concordemente  con  il
Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali
ed  interregionali  ed  i   dirigenti   delle   altre   articolazioni
territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 139 del 2006: 
              «Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio).  -  1.  La
          vigilanza antincendio e' il  servizio  di  presidio  fisico
          reso  in  via  esclusiva  e  a  titolo  oneroso  dal  Corpo
          nazionale con  proprio  personale  e  mezzi  tecnici  nelle
          attivita' in cui  fattori  comportamentali  o  sequenze  di
          eventi incontrollabili possono assumere rilevanza  tale  da
          determinare condizioni  di  rischio  non  preventivabili  e
          quindi non fronteggiabili soltanto con misure  tecniche  di
          prevenzione. La  vigilanza  antincendio  e'  finalizzata  a
          completare le misure di sicurezza peculiari  dell'attivita'
          di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e
          ad assicurare l'immediato intervento nel  caso  in  cui  si
          verifichi l'evento dannoso. 
              2. I  soggetti  responsabili  dei  locali  di  pubblico
          spettacolo   ed   intrattenimento   e    delle    strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti
          a richiedere i servizi di  vigilanza  antincendio.  Con  il
          decreto di cui al comma 5 sono individuati i  locali  e  le
          strutture esclusi da tale obbligo. 
              3. I servizi di vigilanza  antincendio  nei  locali  di
          pubblico spettacolo ed intrattenimento sono  effettuati  in
          conformita' alle apposite deliberazioni  delle  commissioni
          comunali e provinciali di vigilanza sui locali di  pubblico
          spettacolo di cui agli articoli 141-bis  e  142  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 
              4. Su  richiesta  dei  soggetti  responsabili,  possono
          essere effettuati  servizi  di  vigilanza  antincendio  nei
          locali,  impianti,   stabilimenti,   laboratori,   natanti,
          depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati  al
          comma  2.  I  servizi  sono  resi  compatibilmente  con  la
          disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi
          di vigilanza antincendio,  nonche'  dei  compiti  ispettivi
          affidati al Corpo nazionale.».