Art. 2 

 

				 
                             Giuramento 

 
  1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale
presta giuramento dinanzi al Capo del  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito
denominato Capo del Dipartimento, o a un  suo  delegato,  secondo  le
modalita' e la formula  prevista  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001,  n.
          253  (Regolamento  di  semplificazione   del   procedimento
          relativo al giuramento di  fedelta'  dei  dipendenti  dello
          Stato non contrattualizzati): 
              «Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula).  -
          1. I dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  di  cui
          all'articolo  1,  prestano  giuramento  al  momento   della
          assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o  ad
          un suo delegato, secondo la  formula  seguente:  «Giuro  di
          essere fedele alla Repubblica, di  osservare  lealmente  la
          Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri
          del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per  il
          pubblico bene». 
              2. Il rifiuto di  prestare  il  giuramento  importa  la
          decadenza dall'impiego. 
              3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad
          altro impiego.».