Art. 21 

 

				 
                              Circolari 

 
  1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione  generale
emanate  dagli  uffici   di   livello   dirigenziale   generale   del
Dipartimento. 
  2. Le circolari sono ordinate in apposita  raccolta  e  disponibili
alla libera consultazione da parte del personale dipendente. 
  3. Le circolari debbono essere affisse all'albo  di  ogni  sede  di
servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo
periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.