Art. 21 Circolari 1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. 2. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente. 3. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.