Art. 23 

 

				 
                          Ordini del giorno 

 
  1. Gli ordini  del  giorno  sono  gli  atti  mediante  i  quali  il
Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza
di tutto il personale  dipendente  provvedimenti  e  disposizioni  di
interesse generale. 
  2. Gli ordini del giorno  sono  ordinati  in  apposita  raccolta  e
disponibili alla libera consultazione del personale. 
  3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto
il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario
di lavoro.