Art. 24 

 

				 
                         Foglio di servizio 

 
  1. Il foglio di servizio e' il documento che  stabilisce  per  ogni
turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio,  con
l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere  con  particolare
riferimento al dispositivo di  soccorso  tecnico  ordinario  ed  alle
Sezioni operative di colonna mobile regionale. 
  2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da
personale individuato dal comandante provinciale e contiene la  data,
il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio,
il posto in cui deve essere  svolto,  l'indicazione  degli  orari  di
inizio  e  termine,  e  puo'  contenere   istruzioni   di   carattere
individuale o generale in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22. 
  3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del
foglio  di  servizio,  le  stesse   devono   essere   tempestivamente
comunicate direttamente al personale  interessato  a  cura  del  capo
turno provinciale. 
  4. Il foglio di servizio e' esposto nell'apposito albo e  tutto  il
personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di
lavoro. 
  5. I fogli  di  servizio  sono  ordinati  in  apposita  raccolta  e
disponibili alla libera consultazione del personale.