Art. 26 Partecipazione del personale ai servizi istituzionali 1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale. 2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e' effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformita', privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.