Art. 26 

 

				 
        Partecipazione del personale ai servizi istituzionali 

 
  1. Il personale del Corpo nazionale  assicura  lo  svolgimento  dei
servizi  istituzionali  in  relazione  al  ruolo  ed  alla  qualifica
posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e,  su
disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al  di  fuori
dell'orario ordinario e straordinario, secondo  quanto  previsto  dal
procedimento negoziale. 
  2. L'impiego del personale al di  fuori  dell'orario  ordinario  di
lavoro e' effettuato mediante programmazione,  adottando  criteri  di
rotazione ed uniformita', privilegiando la partecipazione  volontaria
del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.