Art. 29 

 

				 
           Obblighi del personale al termine del servizio 

 
  1.  Il   responsabile   della   squadra   operativa,   al   termine
dell'intervento,  deve  redigere  il  relativo  rapporto  e,  qualora
l'intervento   presupponga   successivi   adempimenti   di    polizia
giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorita',  deve
fornire al responsabile del servizio  di  soccorso  i  dati   per  la
stesura  delle  eventuali  comunicazioni  agli  enti  interessati   e
provvedere  agli  eventuali  adempimenti   di   polizia   giudiziaria
connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad  impegno
per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere  espletati,
senza ritardo, al termine del turno di servizio. 
  2. Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve
riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del
servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al
termine del turno di servizio. 
  3. I responsabili di  settore,  al  termine  del  servizio,  devono
riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di  rilievo
avvenuti  durante  l'espletamento  del  servizio   annotandoli,   ove
possibile  su  specifico  registro,  al  fine  di  garantire,   nella
continuita', una corretta gestione dello stesso.