Art. 32 Congedo ordinario 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono: a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale; b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale; c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale. 2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.