Art. 32 

 

				 
                          Congedo ordinario 

 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  e  dalle
disposizioni contrattuali  in  materia  di  congedo  ordinario,  alla
relativa autorizzazione provvedono: 
    a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla
osta del Capo del Corpo nazionale; 
    b) il Capo del Dipartimento per i  dirigenti  in  servizio  negli
uffici della  propria  diretta  collaborazione;  il  Capo  del  Corpo
nazionale  nell'ufficio  di  propria   diretta   collaborazione;   il
direttore  centrale  e  il  direttore  regionale  per   i   dirigenti
responsabili di strutture  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al  Capo
del Corpo nazionale; 
    c) il dirigente dell'ufficio, o suo  delegato,  per  il  restante
personale. 
  2. I dirigenti richiedenti  il  congedo  ordinario  sono  tenuti  a
comunicare preventivamente, e in caso di variazioni  tempestivamente,
il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente  competente  alla
concessione.