Art. 33 

 

				 
                        Assenze per malattia 

 
  1. Il personale che si  assenta  per  malattia,  dopo  averne  dato
tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di  appartenenza,  deve
produrre  il  certificato  medico,   nei   termini   indicati   dalle
disposizioni vigenti. 
  2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di  inizio
della  malattia  e  la  presumibile  durata,  deve  essere  trasmessa
all'ufficio di appartenenza. 
  3.  A  tutela  della  sicurezza  degli  operatori  ed  al  fine  di
assicurare la piena operativita'  dei  servizi  di  soccorso  tecnico
urgente, il personale che  espleta  funzioni  tecnico-operative,  ivi
compreso il personale appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi  e  dei
dirigenti, deve produrre, in  caso  di  assenze  superiori  ai  venti
giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma  4,
con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di
malattia con l'indicazione della diagnosi. Il  predetto  certificato,
nel  rispetto  delle  specifiche  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve essere  trasmesso  in  busta
chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria  centrale  o
regionale, di riferimento, il  quale  effettuate  le  valutazioni  di
competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta  del
libretto individuale sanitario  di  rischio,  nonche'  per  eventuali
verifiche mediche. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  nel  rispetto
delle  forme  di  partecipazione  sindacale,  sono   individuate   le
patologie per le quali non  e'  indispensabile  l'acquisizione  della
certificazione  medica  di  cui  al  comma  3.   Restano   ferme   le
disposizioni di cui all'articolo  35.  Con  il  medesimo  decreto  si
provvede,  altresi',  a  dettare  specifiche  disposizioni,  per   il
personale   in   servizio   nelle   componenti    specialistiche    e
specializzate,  in  ragione  dei  peculiari   requisiti   psicofisici
richiesti. 
  5. Ferma restando la primaria competenza delle strutture  sanitarie
regionali  e  quanto  disciplinato   nell'ambito   dei   procedimenti
negoziali,  l'Amministrazione  ha  facolta'  di  effettuare,  ove  le
predette  strutture  sanitarie  non  abbiano  provveduto,  visite  di
controllo tramite i propri sanitari. 
 
          Note all'art. 33: 
              Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».