Art. 35 Accertamenti sanitari 1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonche' il giudizio di idoneita' psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. 2. Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale puo' procedere, in ragione di particolari patologie che possono incidere sull'attivita' di soccorso tecnico urgente, ad accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneita' psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio. 3. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneita' psico-fisica sono altresi' obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto. 4. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attivita' operativa cui e' preposto. A tale scopo puo' essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneita' oppure di totale o parziale inidoneita' al servizio di istituto. 5. L'invio all'ospedale militare puo' essere disposto su richiesta del personale. 6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente puo' essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Note all'art. 35: Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 13 (Libretto sanitario). - A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i risultati da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonche' ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.». Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneita' psico-fisica). - 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psico-fisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. 2. L'idoneita' psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici. 3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilita' psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego. 4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 20 (Obblighi dei lavoratori). - 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.».