Art. 35 

 

				 
                        Accertamenti sanitari 

 
  1.  Il  personale  deve  sottoporsi  agli   accertamenti   sanitari
preventivi e periodici previsti per controllare lo  stato  di  salute
dei dipendenti.  L'esito  degli  accertamenti  sanitari,  nonche'  il
giudizio di idoneita' psico-fisica richiesto per  l'assolvimento  dei
propri compiti  connessi  al  rapporto  d'impiego,  oltre  ad  essere
comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura  del
medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale
dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio
previsto per ciascun dipendente  dall'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. 
  2. Il medico responsabile  della  struttura  sanitaria  centrale  o
territoriale puo' procedere, in ragione di particolari patologie  che
possono incidere  sull'attivita'  di  soccorso  tecnico  urgente,  ad
accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneita' psico-fisica dei
dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a
procedure per la concessione di trattamenti di privilegio. 
  3. Gli accertamenti sanitari ed i  relativi  giudizi  di  idoneita'
psico-fisica  sono  altresi'  obbligatori  trascorso  il  periodo  di
assenza per malattia o per infortunio di cui  all'articolo  12  della
legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il  dirigente  datore  di
lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti
Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una  specifica
richiesta di giudizio medico legale per stabilire  se  il  dipendente
sia  incondizionatamente  idoneo  o  sia  totalmente  o  parzialmente
inidoneo al servizio d'istituto. 
  4. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, il dipendente, dopo il  periodo  di  assenza  per  malattia  o
infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'attivita' operativa cui e'
preposto. A tale scopo puo' essere disposto dal dirigente  datore  di
lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria
centrale o territoriale  dell'Amministrazione,  l'invio  all'ospedale
militare  per  accertamenti  medico-legali,  finalizzati   sia   alla
valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli  stati
morbosi, sia ad esprimere il  giudizio  di  incondizionata  idoneita'
oppure di totale o parziale inidoneita' al servizio di istituto. 
  5. L'invio all'ospedale militare puo' essere disposto su  richiesta
del personale. 
  6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente  in
materia, il dipendente puo' essere sottoposto  a  visite  finalizzate
alla verifica di assenza di  condizioni  di  alcol  dipendenza  e  di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
 
          Note all'art. 35: 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n.  210  (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  del  14
          dicembre 1983 concernente il personale del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco): 
              «Art. 13 (Libretto sanitario). -  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 1984, per ciascun dipendente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, e' istituito il  libretto  nominativo
          sanitario di cui agli allegati A e B del  presente  decreto
          nel  quale  saranno  riportati  i  risultati  da  controlli
          periodici  disposti  dall'amministrazione   ed   effettuati
          tramite  le  strutture  sanitarie  pubbliche,   finalizzati
          all'accertamento delle condizioni di salute  del  soggetto,
          in relazione al servizio ed alle mansioni di  applicazione,
          nonche'   ai   riconoscimenti   previsti   dalla    vigente
          legislazione  per  le  malattie  contratte  per  causa   di
          servizio.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  12  della  legge  5
          dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle  forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): 
              «Art. 12 (Accertamento della permanenza  del  requisito
          dell'idoneita'  psico-fisica).  -  1.  L'accertamento   del
          possesso  del   requisito   dell'incondizionata   idoneita'
          psico-fisica  e'  presupposto  per  la   riassunzione   del
          servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che,  per  qualsiasi
          motivo, sia rimasto assente per  periodi  superiori  a  tre
          mesi continuativi. 
              2.  L'idoneita'  psico-fisica  per  il   mutamento   di
          mansioni  del  personale  divenuto   inabile   ai   servizi
          d'istituto, oltre che dalle commissioni  medico-ospedaliere
          presso gli ospedali  militari,  puo'  essere  accertata  da
          un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del
          servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          e composta da almeno due medici. 
              3.  L'assenza  ingiustificata   alla   visita   medica,
          tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata
          idoneita' psico-fisica per la  riassunzione  del  servizio,
          ovvero  della   permanente   inabilita'   psico-fisica   al
          servizio, comporta la decadenza dall'impiego. 
              4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la
          lettera c) del primo  comma  dell'articolo  127  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              «Art.  20  (Obblighi  dei  lavoratori).   -   1.   Ogni
          lavoratore deve  prendersi  cura  della  propria  salute  e
          sicurezza e di quella  delle  altre  persone  presenti  sul
          luogo di lavoro, su cui  ricadono  gli  effetti  delle  sue
          azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
          istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
              2. I lavoratori devono in particolare: 
                a) contribuire,  insieme  al  datore  di  lavoro,  ai
          dirigenti e ai  preposti,  all'adempimento  degli  obblighi
          previsti a tutela della salute e sicurezza  sui  luoghi  di
          lavoro; 
                b)  osservare  le  disposizioni   e   le   istruzioni
          impartite  dal  datore  di  lavoro,  dai  dirigenti  e  dai
          preposti,  ai   fini   della   protezione   collettiva   ed
          individuale; 
                c)  utilizzare  correttamente  le   attrezzature   di
          lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,  i  mezzi  di
          trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; 
                d) utilizzare in modo appropriato  i  dispositivi  di
          protezione messi a loro disposizione; 
                e) segnalare immediatamente al datore di  lavoro,  al
          dirigente o al preposto  le  deficienze  dei  mezzi  e  dei
          dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche'  qualsiasi
          eventuale  condizione  di  pericolo  di   cui   vengano   a
          conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di  urgenza,
          nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
          salvo l'obbligo di cui alla  lettera  f)  per  eliminare  o
          ridurre le  situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,
          dandone notizia al rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza; 
                f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione  i
          dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
                g) non compiere di propria  iniziativa  operazioni  o
          manovre che non sono di loro competenza ovvero che  possono
          compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
                h)  partecipare  ai  programmi  di  formazione  e  di
          addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
                i) sottoporsi  ai  controlli  sanitari  previsti  dal
          presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
          competente. 
              3. I lavoratori di aziende che  svolgono  attivita'  in
          regime di appalto o  subappalto,  devono  esporre  apposita
          tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in  capo  ai
          lavoratori autonomi che esercitano direttamente la  propria
          attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti
          a provvedervi per proprio conto.».