Art. 38 Principi generali 1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, dando indicazione sulle modalita' di partecipazione; sviluppa l'attivita' agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attivita' sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attivita' del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l'attivita' sportiva di: a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma; b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando provinciale; c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione. 2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale. 3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali. 4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.
Note all'art. 38: Si riportano gli articoli 145 e 147 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.» «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2. 2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.».