Art. 38 

 

				 
                          Principi generali 

 
  1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di  servizio,
cura e  promuove  l'esercizio  della  pratica  sportiva  al  fine  di
consentire la  preparazione  ed  il  ritempramento  psico-fisico  del
personale necessari per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,
dando  indicazione  sulle  modalita'  di   partecipazione;   sviluppa
l'attivita' agonistica di alto livello svolta dagli atleti del  Corpo
nazionale per  perseguire  l'obiettivo  di  accrescere  il  prestigio
dell'istituzione ed il patrimonio sportivo  nazionale;  favorisce  le
attivita' sportive dilettantistiche dei giovani  iscritti  ai  Gruppi
sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine
di avvicinarli alle attivita' del Corpo nazionale. Il  personale  del
Corpo nazionale organizza e coordina l'attivita' sportiva di: 
    a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco,  riservato  al
personale di cui agli articoli 145 e 147 del decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma; 
    b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante  il  regolamento  di
istruzione  per  l'addestramento   ginnico-sportivo   del   personale
appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati  presso  il
corrispondente Comando provinciale; 
    c) Rappresentative nazionali  e  regionali  del  Corpo  nazionale
nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto
del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione. 
  2. Con appositi decreti del Ministro  dell'interno  sono  approvati
gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative  nazionali  e
regionali del Corpo nazionale. 
  3. Ai fini  della  promozione  e  dello  sviluppo  delle  attivita'
sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI  e
con singole federazioni sportive nazionali. 
  4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente  titolo,
l'Amministrazione continua a mettere a disposizione,  compatibilmente
con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature. 
 
          Note all'art. 38: 
              Si riportano gli articoli 145 e 147 del citato  decreto
          legislativo n. 217 del 2005: 
              «Art.  145  (Accesso  ai  gruppi  sportivi  del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco).  -  1.  L'assunzione  del
          personale da destinare in  qualita'  di  atleta  ai  gruppi
          sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  avviene,
          nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
          fuoco e  nell'ambito  di  un  contingente  complessivo  non
          superiore a centoventi unita', mediante  pubblico  concorso
          per titoli sportivi e  culturali,  riservato  ai  cittadini
          italiani che, oltre a possedere i requisiti di  eta'  e  di
          idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  previsti  dal
          regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
          interesse  nazionale  dal   Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI) o dalle federazioni  sportive  nazionali  e
          detengano  almeno  uno  dei  titoli  sportivi   ammessi   a
          valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: 
                a)  i  requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,
          psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo  dei  vigili
          del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga  a  quelli
          previsti dai regolamenti di cui all'articolo  5,  comma  1,
          lettere b) e c); 
                b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1, ivi comprese  le  modalita'  di  accertamento  dei
          requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  dei  candidati  e
          quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
          o per mancata presentazione agli accertamenti  psico-fisici
          e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche  che,  nei
          singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
          tra le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi  sportivi
          ovvero  tra  le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle
          discipline stesse; 
                c) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
                d) le categorie di titoli da ammettere a  valutazione
          e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; 
                e) i criteri  per  la  formazione  della  graduatoria
          unica di merito ovvero delle graduatorie  di  disciplina  o
          specialita'. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi alla  frequenza  del  prescritto
          corso di formazione.» 
              «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Per
          particolari esigenze sportive, con  decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile  e  previo  consenso  dell'interessato,
          puo'  essere  assegnato  ai  gruppi  sportivi   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  in  qualita'  di  atleta  o
          tecnico, il personale appartenente al Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso   dei   titoli   sportivi
          individuati con il regolamento  di  cui  all'articolo  145,
          comma 2. 
              2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma  1,
          e'   reso   indisponibile   un   numero    finanziariamente
          equivalente   di   posti   nell'ambito   del    contingente
          complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 
              3. Al verificarsi delle cause  di  inidoneita'  di  cui
          all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al  comma  1
          e' reintegrato nelle funzioni proprie  della  qualifica  di
          appartenenza.».