Art. 39 Personale 1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali. 2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneita' all'attivita' sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attivita' sportive.
Note all'art. 39: Si riporta l'articolo 146, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'). - 1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.».