Art. 39 

 

				 
                              Personale 

 
  1.  L'Amministrazione,  salvo  particolari  esigenze  di  servizio,
consente  che  il  personale  del  Corpo  nazionale  partecipi   alle
preparazioni individuali o collettive  organizzate  dal  CONI,  dalle
federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia,  in
vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali. 
  2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili  del
fuoco che perdono l'idoneita' all'attivita' sportiva di alto livello,
in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai  sensi  del
comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217,  essere  destinati  alla  conduzione  tecnica  delle   attivita'
sportive. 
 
          Note all'art. 39: 
              Si riporta l'articolo 146, comma 1, del citato  decreto
          legislativo n. 217 del 2005: 
              «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del
          ruolo di appartenenza e trasferimento ad  altri  ruoli  per
          sopravvenuta inidoneita'). -  1.  Gli  atleti  che  perdono
          l'idoneita' alle attivita' nei gruppi  sportivi  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste
          dal comma 2  sono  destinati,  con  decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della  difesa  civile,  ad  altri  compiti  di  istituto  e
          impiegati  in  una  delle  altre  attivita'   istituzionali
          previste per il ruolo di appartenenza, previo  accertamento
          del  possesso  dei  relativi  requisiti  di  idoneita'   al
          servizio  e  frequenza  di  un   corso   di   aggiornamento
          professionale della durata non inferiore a tre mesi.».