Art. 4 

 

				 
               Tessere di riconoscimento del personale 
                         del Corpo nazionale 

 
  1. Ai sensi  dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del  Corpo  nazionale
viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per
il  personale  del  ruolo  operativo,  il  distintivo  metallico   di
riconoscimento previsto dall'articolo 31 del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento  del
servizio d'istituto  in  abito  civile.  La  speciale  tessera  viene
realizzata,  ai  sensi  dell'articolo  66,  comma  8,   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  stabilite   le
modalita' di rilascio,  d'uso  e  di  rinnovo  e  le  caratteristiche
tecniche  della   speciale   tessera   valida   come   documento   di
riconoscimento di cui  al  comma  1,  nonche'  le  funzioni  di  tipo
informatico associate. 
  3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma  1,  al
personale del Corpo nazionale  continuano  ad  essere  rilasciate  le
tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio
1967, n. 851, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.
          851  (Norme  in  materia  di  tessere   di   riconoscimento
          rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato): 
              «Art. 6. - Sono soppresse tutte le tessere personali di
          riconoscimento,  rilasciate  dalle  Amministrazioni   dello
          Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo
          diverso da quelle di cui all'art. 1 del  presente  decreto,
          ad  eccezione  di  quelle  rilasciate  per  l'esercizio  di
          funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo
          espletamento di dette funzioni. 
              Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari  che  le
          vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione
          ferroviaria, ma nei cui confronti, in  base  agli  articoli
          precedenti,   non   puo'   rilasciarsi   la   tessera    di
          riconoscimento   o   ne    sia    disposto    il    ritiro,
          l'Amministrazione rilascia altro documento valido  ai  soli
          effetti delle agevolazioni ferroviarie.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  (Riassetto  delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art.  31  (Uniformi  ed  equipaggiamento).  -  1.   Le
          uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione  al
          personale del ruolo operativo del Corpo  nazionale  per  lo
          svolgimento  dei  servizi  di  istituto  sono  fornite  dal
          Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  e'  munito  di  un
          distintivo di qualifica in  corrispondenza  delle  funzioni
          esercitate,  da  apporre  sulle  uniformi,  nonche'  di  un
          distintivo metallico di  riconoscimento  da  utilizzare  in
          occasione dello  svolgimento  del  servizio  d'istituto  in
          abito civile. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          determinate le caratteristiche e le modalita' di uso  delle
          uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche'
          le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi  di
          cui al comma 2. Fino  all'adozione  di  tali  provvedimenti
          continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti .». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  66,  comma
          8, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  66.  (Carta  d'identita'  elettronica  e   carta
          nazionale dei servizi. - (Omissis). 
              8.  Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate   dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere  realizzate  anche  con  modalita'  elettroniche   e
          contenere  le  funzionalita'  della  carta  nazionale   dei
          servizi per consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».