Art. 4 Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate. 3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato): «Art. 6. - Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni. Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non puo' rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti .». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 66. (Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi. - (Omissis). 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».