Art. 41 

 

				 
                      Incarichi e trasferimenti 

 
  1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono
conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi. 
  2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i
trasferimenti  a  domanda  del  personale  non  dirigente  verso   le
direzioni regionali ed interregionali, i comandi  provinciali  e  gli
uffici centrali, sono  disposti  dal  Dipartimento,  sulla  base  dei
criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione
collettiva nazionale. 
  3. L'Amministrazione  predispone  programmazioni  periodiche  della
mobilita' volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine
di garantire l'equilibrata distribuzione  del  personale  nelle  sedi
dirigenziali di servizio, nonche' la piena  e  costante  operativita'
dei nuclei specialistici. 
  4. I trasferimenti  del  personale  specialista  sono  disposti  in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 50. 
  5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo  3
della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale puo' essere trasferito
ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di  dirigenti,
con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi
di grave nocumento  al  prestigio  dell'Amministrazione  in  caso  di
permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza. 
  6. I  trasferimenti  di  cui  al  comma  5,  sono  disposti  previo
espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni, e  tenendo  conto  delle  condizioni
personali e  familiari  e  di  eventuali  necessita'  di  studio  del
dipendente interessato e dei propri figli. 
  7. I trasferimenti di cui al comma 5 che  riguardino  il  personale
non dirigente possono essere disposti  anche  in  soprannumero  nella
sede di destinazione. 
 
          Note all'art. 41: 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  n.  217  del
          2005, si veda nella nota al titolo. 
              Si riporta l'articolo 3 della legge 27 marzo  2001,  n.
          97  (Norme  sul  rapporto   tra   procedimento   penale   e
          procedimento disciplinare ed effetti del  giudicato  penale
          nei  confronti   dei   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
          - 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in
          conformita' a quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,
          quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni  o
          di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
          pubblica e' disposto il giudizio  per  alcuni  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, primo comma , 317,  318,  319,
          319-ter e 320 del codice penale  e  dall'articolo  3  della
          legge  9  dicembre  1941,  n.  1383,  l'amministrazione  di
          appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello
          in  cui  prestava  servizio  al  momento  del  fatto,   con
          attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento,
          mansioni e prospettive di  carriera,  a  quelle  svolte  in
          precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione
          alla   propria   organizzazione,    puo'    procedere    al
          trasferimento di sede, o alla attribuzione di  un  incarico
          differente  da  quello  gia'  svolto  dal  dipendente,   in
          presenza  di  evidenti  motivi  di  opportunita'  circa  la
          permanenza del dipendente  nell'ufficio  in  considerazione
          del discredito che l'amministrazione stessa  puo'  ricevere
          da tale permanenza. 
              2.  Qualora,  in  ragione  della  qualifica  rivestita,
          ovvero  per  obiettivi  motivi   organizzativi,   non   sia
          possibile  attuare  il   trasferimento   di   ufficio,   il
          dipendente e'  posto  in  posizione  di  aspettativa  o  di
          disponibilita', con diritto  al  trattamento  economico  in
          godimento  salvo  che  per  gli   emolumenti   strettamente
          connessi  alle  presenze  in   servizio,   in   base   alle
          disposizioni   dell'ordinamento   dell'amministrazione   di
          appartenenza. 
              3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il
          nuovo ufficio  o  di  continuare  ad  esercitare  le  nuove
          funzioni, i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  perdono
          efficacia se  per  il  fatto  e'  pronunciata  sentenza  di
          proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in
          ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione,  sempre
          che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In
          caso  di  proscioglimento  o  di  assoluzione   anche   non
          definitiva,   l'amministrazione,   sentito   l'interessato,
          adotta i  provvedimenti  consequenziali  nei  dieci  giorni
          successivi alla comunicazione della sentenza, anche a  cura
          dell'interessato. 
              4. Nei casi  previsti  nel  comma  3,  in  presenza  di
          obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione
          all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla
          funzionalita'   di   quest'ultimo,   l'amministrazione   di
          appartenenza puo' non dare corso al rientro.». 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca:  «Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi».