Art. 41 Incarichi e trasferimenti 1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi. 2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale. 3. L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilita' volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonche' la piena e costante operativita' dei nuclei specialistici. 4. I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformita' con quanto previsto dall'articolo 50. 5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale puo' essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza. 6. I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessita' di studio del dipendente interessato e dei propri figli. 7. I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.
Note all'art. 41: Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. Si riporta l'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche): «Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). - 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro.». La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».