Art. 42 

 

				 
          Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio 

 
  1.  Per  esigenze  di  servizio,  l'Amministrazione  puo'  disporre
assegnazioni temporanee del personale  non  dirigente  alle  sedi  di
servizio,  nonche'  ai  nuclei  specialistici,  per  un  periodo  non
superiore a sessanta  giorni,  rinnovabili  qualora  le  esigenze  di
servizio,   opportunamente   motivate,    assumano    carattere    di
straordinaria rilevanza. 
  2. Le assegnazioni temporanee sono  disposte  dal  Dipartimento  o,
previa formale comunicazione al Dipartimento  stesso,  dai  direttori
regionali ed interregionali; in quest'ultimo  caso,  le  assegnazioni
sono disposte limitatamente  ai  comandi  provinciali  ed  ai  nuclei
specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale
in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale  presenti
nel territorio regionale e interregionale. 
  3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale
che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base  della
disponibilita' e delle graduatorie. 
  4. Qualora ne ricorrano le  condizioni  generali,  le  assegnazioni
temporanee  di  cui   al   presente   articolo   danno   luogo   alla
corresponsione del trattamento economico previsto dalle  disposizioni
vigenti in materia. 
  5. I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee  di  cui  al
presente articolo sono definiti previo  accordo  negoziale  nazionale
decentrato.