Art. 43 

 

				 
                  Assegnazioni temporanee a domanda 

 
  1.  Il  Dipartimento  puo'  disporre  assegnazioni  temporanee  del
personale  non  dirigente  alle  sedi  di  servizio,  a  domanda  del
personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri  individuati  in
sede di contrattazione collettiva nazionale.