Art. 44 Mobilita' interna alle sedi di servizio 1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilita' del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato: a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento, su disposizione del Capo del Dipartimento; b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo, su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del Corpo; c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del direttore centrale; d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile. 2. I criteri per la mobilita' interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilita' del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.