Art. 44 

 

				 
               Mobilita' interna alle sedi di servizio 

 
  1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilita' del
personale non dirigente,  a  domanda  o  per  specifiche  e  motivate
esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato: 
    a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici  di  diretta
collaborazione del Capo del Dipartimento, su  disposizione  del  Capo
del Dipartimento; 
    b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione  del  Capo  del
Corpo, su disposizione del Capo del  Dipartimento,  d'intesa  con  il
Capo del Corpo; 
    c) all'interno della  direzione  centrale,  su  disposizione  del
direttore centrale; 
    d)  nelle  direzioni  regionali  e  interregionali,  nei  comandi
provinciali su disposizione del dirigente responsabile. 
  2. I criteri per la  mobilita'  interna  agli  uffici  centrali  di
livello  dirigenziale  generale,  ubicati  in  sedi   diverse,   sono
individuati in sede di contrattazione decentrata a livello  centrale;
i criteri per la mobilita' del personale nell'ambito delle rispettive
articolazioni   territoriali    delle    direzioni    regionali    ed
interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede  di
contrattazione  decentrata   a   livello   periferico,   sulla   base
dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.