Art. 47 Impiego degli specialisti 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attivita' dei nuclei specialistici. 2. L'eventuale impiego in altre attivita' puo' essere disposto in base alle direttive del Dipartimento. 3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui e' direttamente responsabile.