Art. 47 

 

				 
                      Impiego degli specialisti 

 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  46,  comma  2,  il
personale specialista viene  impiegato  nelle  attivita'  dei  nuclei
specialistici. 
  2. L'eventuale impiego in altre attivita' puo' essere  disposto  in
base alle direttive del Dipartimento. 
  3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di  sovraordinazione
gerarchica e funzionale  previsti  nell'ambito  degli  interventi  di
soccorso  tecnico  urgente,  il  personale  specialista   intervenuto
effettua le valutazioni di competenza in relazione  alle  manovre  ed
alle operazioni da effettuare di cui e' direttamente responsabile.