Art. 48 

 

				 
                 Libretto individuale di specialita' 

 
  1. Il  Dipartimento,  per  ciascuna  delle  specialita'  del  Corpo
nazionale,  cura  il  rilascio   e   l'aggiornamento   dei   libretti
individuali di specialita', nonche' la  gestione  dei  dati  in  essi
contenuti. 
  2. I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai  dati
anagrafici  e  di  servizio  del  personale,  tutte  le  informazioni
relative   all'aggiornamento   professionale,    agli    accertamenti
psicofisici ed attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.