Art. 48 Libretto individuale di specialita' 1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialita' del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialita', nonche' la gestione dei dati in essi contenuti. 2. I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.