Art. 49 Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita' 1. L'inidoneita' temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialita' fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale. 2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneita' psicofisica o attitudinale a svolgere l'attivita' affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialita'. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento. 3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialita', qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operativita' della specialita', in ragione della specificita' del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale. 4. La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la puo' accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.