Art. 49 

 

				 
           Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita' 

 
  1. L'inidoneita' temporanea del personale specialista  comporta  la
sospensione dall'esercizio della  specialita'  fino  all'accertamento
della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale. 
  2. Il Dipartimento, nel caso  venga  accertata  in  via  definitiva
l'inidoneita'  psicofisica  o  attitudinale  a  svolgere  l'attivita'
affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca  del
brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialita'.  Valuta
la  richiesta  del  dipendente  di  permanere  nel  medesimo   ambito
specialistico di riferimento. 
  3.  Ferme  restando  le  prioritarie  esigenze  di   servizio,   il
Dipartimento  accoglie  le  motivate   istanze   di   rinuncia   alla
specialita',  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni  preordinate  ad
assicurare  l'operativita'  della  specialita',  in   ragione   della
specificita' del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione  alla
sede di  servizio  viene  disposta  in  funzione  delle  esigenze  di
servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale. 
  4. La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla
valutazione del Dipartimento che la puo'  accogliere  fermo  restando
l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.