Art. 50 

 

				 
               Trasferimenti del personale specialista 

 
  1. I trasferimenti a domanda del  personale  specialista  avvengono
verso sedi ove sono presenti nuclei  della  specialita'  posseduta  e
sono disposti dal Dipartimento sulla base dei  criteri  di  mobilita'
volontaria  individuati  in   sede   di   contrattazione   collettiva
nazionale.