Art. 53 

 

				 
             Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico 

 
  1. I servizi di soccorso  pubblico,  di  cui  all'articolo  24  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal  Corpo  nazionale,
come  definiti  dalle  disposizioni  vigenti,  sono  espletati  dalle
strutture del Corpo nazionale in favore  della  popolazione,  secondo
quanto indicato  nel  presente  regolamento  e  nelle  direttive  del
Dipartimento. 
  2. Il servizio di  soccorso  pubblico  assume  valenza  prioritaria
rispetto  ad  ogni  altro  servizio  programmato  o   in   corso   di
espletamento da parte del personale. 
  3. I servizi di soccorso pubblico, di  cui  al  presente  articolo,
sono effettuati in modo gratuito  e  nessun  compenso  aggiuntivo  e'
dovuto da parte dei beneficiari del servizio. 
 
          Note all'art. 53: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24,  del  citato
          decreto legislativo n. 139 del 2006: 
              «Art. 24 (Interventi di soccorso  pubblico).  -  1.  Il
          Corpo nazionale, al  fine  di  salvaguardare  l'incolumita'
          delle  persone  e  l'integrita'  dei  beni,  assicura   gli
          interventi    tecnici    caratterizzati    dal    requisito
          dell'immediatezza della  prestazione,  per  i  quali  siano
          richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto
          specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo
          fine effettua studi ed esami sperimentali e  tecnici  nello
          specifico settore. 
              2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso
          pubblico del Corpo nazionale: 
                a)  l'opera  tecnica  di  soccorso  in  occasione  di
          incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso
          o minacciante crollo strutturale, di frane,  di  piene,  di
          alluvioni o di altra pubblica calamita'; 
                b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi  derivanti
          dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso  di  sostanze
          batteriologiche, chimiche e radiologiche. 
              3. Gli interventi  tecnici  di  soccorso  pubblico  del
          Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai  compiti
          di carattere strettamente urgente e cessano al  venir  meno
          della effettiva necessita'. 
              4. In caso di eventi di  protezione  civile,  il  Corpo
          nazionale opera quale componente fondamentale del  Servizio
          nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11
          della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   e   assicura,
          nell'ambito  delle  proprie  competenze  tecniche  di   cui
          all'articolo 1, la direzione degli  interventi  tecnici  di
          primo soccorso nel rispetto dei  livelli  di  coordinamento
          previsti dalla vigente legislazione. 
              5.  Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle   proprie
          competenze istituzionali, in materia di difesa civile: 
                a) fronteggia, anche  in  relazione  alla  situazione
          internazionale, mediante presidi sul territorio,  i  rischi
          non convenzionali derivanti  da  eventuali  atti  criminosi
          compiuti in danno di persone o  beni,  con  l'uso  di  armi
          nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; 
                b) concorre alla preparazione  di  unita'  antincendi
          per le Forze armate; 
                c) concorre alla predisposizione dei piani  nazionali
          e territoriali di difesa civile; 
                d) provvede all'approntamento  dei  servizi  relativi
          all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte  alla
          protezione   della   popolazione   civile,   ivi   compresa
          l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici; 
                e) partecipa, con propri rappresentanti, agli  organi
          collegiali competenti in materia di difesa civile. 
              6. Ferme restando le competenze  delle  regioni,  delle
          province  autonome  e  del  Dipartimento  della  protezione
          civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in
          materia di  spegnimento  degli  incendi  boschivi,  di  cui
          all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre  2000,  n.
          353,  le  strutture  centrali  e  periferiche   del   Corpo
          nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di  cui
          al comma 1,  gli  interventi  tecnici  urgenti  di  propria
          competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle
          persone  e  dell'integrita'  dei  beni.   Sulla   base   di
          preventivi accordi di programma, il Corpo  nazionale  pone,
          inoltre, a disposizione  delle  regioni  risorse,  mezzi  e
          personale per gli interventi di  lotta  attiva  contro  gli
          incendi boschivi. Gli accordi di  programma  sono  conclusi
          tra  il  Corpo  nazionale  e  le  regioni  che  vi  abbiano
          interesse e debbono prevedere, per ciascun  territorio,  le
          risorse, i mezzi ed il personale  del  Corpo  nazionale  da
          mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono  a
          carico delle regioni. 
              7.  Il  Corpo  nazionale  dispone  di  idonee   risorse
          strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico
          per il soccorso di cui al comma 1, della componente  aerea,
          nautica, di  sommozzatori  e  di  esperti  appartenenti  ai
          Centri    telecomunicazioni,    nonche'    di    reti    di
          telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e  di  una
          rete per il rilevamento  della  radioattivita'  e  di  ogni
          altra   risorsa   tecnologica   ed   organizzativa   idonea
          all'assolvimento dei compiti di istituto.».