Art. 55 Obblighi del personale libero dal servizio 1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti. 2. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione puo' utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy. 3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilita' di rispettare le modalita' di rientro in servizio indicate dall'articolo 30. 4. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi e' tenuto a segnalarlo all'autorita' giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.