Art. 55 

 

				 
             Obblighi del personale libero dal servizio 

 
  1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul
territorio italiano, anche se libero dal  servizio,  in  presenza  di
situazioni di pericolo che richiedano  l'intervento  dei  vigili  del
fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento  della  propria
sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia
dei beni, informando tempestivamente la sala  operativa  del  comando
provinciale territorialmente competente e  rimanendo  a  disposizione
della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso  egli  viene
considerato in servizio a tutti gli effetti. 
  2. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a  dichiarare  presso
la sede in cui  opera,  i  propri  recapiti,  anche  telefonici,  che
l'Amministrazione puo' utilizzare in caso di  urgenza,  nel  rispetto
delle norme vigenti sulla tutela della privacy. 
  3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale,  libero  dal
servizio, venga richiesto di rientrare  in  servizio  a  seguito  del
verificarsi di gravi situazioni  di  emergenza,  lo  stesso,  se  non
impossibilitato,  si  presenta  presso  la  sede   di   servizio   di
appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono
fermi  gli  obblighi  del  personale  permanente   in   servizio   di
reperibilita' di rispettare  le  modalita'  di  rientro  in  servizio
indicate dall'articolo 30. 
  4. Qualora il personale libero dal  servizio  rilevi  un  reato  in
materia di prevenzione incendi e' tenuto a  segnalarlo  all'autorita'
giudiziaria per il tramite del  comando  provinciale  competente  per
territorio per i successivi adempimenti di competenza.