Art. 56 Modalita' generali di espletamento degli interventi di soccorso 1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attivita' di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonche' il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato. 2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessita'. Le attivita' di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto. 3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilita' connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso: a) assume le notizie di eventi in cui e' necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco; b) interviene con la massima celerita'; c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale; d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorita' della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumita' propria e degli altri soccorritori; e) opera nella propria squadra, collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale; f) individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza; g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza; h) effettua valutazioni e da' disposizioni in funzione del livello di responsabilita' esercitato, tenendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare; i) informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; l) in qualita' di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso; m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprieta' private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza; n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza; o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attivita' di polizia giudiziaria di competenza; p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni espletate nel servizio di soccorso; q) trasmette le relazioni interne di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il turno.