Art. 56 

 

				 
                 Modalita' generali di espletamento 
                    degli interventi di soccorso 

 
  1. Gli interventi  di  soccorso  pubblico  vengono  effettuati  dai
comandi provinciali. Le direzioni regionali ed  interregionali  e  le
strutture centrali del Corpo nazionale partecipano  all'attivita'  di
soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti
territoriali di competenza, nonche' il coordinamento nell'impiego dei
nuclei specialistici e del personale specializzato. 
  2. Gli interventi di soccorso pubblico di  cui  al  comma  1,  sono
riferiti alle situazioni  di  carattere  urgente  e  a  quanto  altro
necessario a garantire la sicurezza delle persone e  la  salvaguardia
dei beni e cessano al  venir  meno  delle  effettive  necessita'.  Le
attivita' di soccorso hanno origine al momento della ricezione  della
richiesta e si concludono con la redazione e  la  trasmissione  degli
atti e dei  provvedimenti  correlati  all'intervento  effettuato,  da
parte del personale preposto. 
  3.  Il  personale  del   Corpo   nazionale,   in   relazione   alle
responsabilita'  connesse  al  ruolo   ed   alla   funzione   svolta,
nell'effettuazione del servizio di soccorso: 
    a) assume le notizie di eventi in cui e' necessario  l'intervento
delle squadre dei vigili del fuoco; 
    b) interviene con la massima celerita'; 
    c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e
controllo del Corpo nazionale; 
    d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo  scenario
dell'intervento tenendo conto della priorita' della tutela della vita
umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale  e
le   tecniche   operative   finalizzate   anche   alla   salvaguardia
dell'incolumita' propria e degli altri soccorritori; 
    e) opera nella propria  squadra,  collaborando  fattivamente  con
tutti i componenti e  si  coordina  con  gli  operatori  delle  altre
squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse,  secondo  il
sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale; 
    f) individua le procedure d'intervento  da  applicare,  anche  in
relazione al grado di urgenza; 
    g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e  sulla  base
della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i
mezzi ed i dispositivi  affidatigli,  curandone  la  custodia  ed  il
mantenimento in perfetta efficienza; 
    h) effettua  valutazioni  e  da'  disposizioni  in  funzione  del
livello di responsabilita' esercitato, tenendo conto delle conoscenze
tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza  personale  posseduta
richiedendo e adottando conseguenti  provvedimenti  di  protezione  e
tutela  in  connessione  ai  potenziali   pericoli   generati   dalla
situazione di emergenza in cui si trova ad operare; 
    i) informa, quando necessario,  gli  altri  organi  istituzionali
sugli  interventi,  richiedendone   il   supporto   anche   ai   fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza; 
    l)  in  qualita'  di   responsabile   delle   operazioni   dirige
l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze  operative
sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di  favorire
il migliore esito delle operazioni di soccorso; 
    m)  per  motivi  di  soccorso  urgente,  accede   ed   interviene
all'interno di proprieta' private, anche  in  assenza  dei  legittimi
titolari,  dandone  immediata  notizia  alle  forze  di  polizia  per
l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza; 
    n)  identifica,  assumendo  i  documenti  di  riconoscimento,  le
persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si  trovano
ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive  eventuali
indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza  dei  documenti
di riconoscimento, il personale intervenuto  si  rivolge  alle  forze
dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza; 
    o) effettua, secondo quanto  previsto  dal  codice  di  procedure
penale, le attivita' di polizia giudiziaria di competenza; 
    p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di  intervento  ed
ogni altro atto connesso con le funzioni espletate  nel  servizio  di
soccorso; 
    q)  trasmette  le  relazioni  interne  di  servizio  attinenti  a
eventuali disservizi verificatisi durante il turno.