Art. 60 

 

				 
       Attivita' di soccorso pubblico della direzione centrale 
               per l'emergenza ed il soccorso tecnico 

 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  presente  regolamento  in
materia di partecipazione  all'attivita'  di  soccorso  pubblico,  di
coordinamento e di indirizzo da parte delle  strutture  centrali  del
Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso
tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e  risorse  anche
specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici,  a  supporto
delle  operazioni  di  intervento  nel  rispetto   del   sistema   di
coordinamento, direzione e controllo della struttura operante. 
  2. In  caso  di  crisi  o  calamita',  che  superano  le  capacita'
operative  territoriali,  il  coordinamento  e  l'attivazione   delle
risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza  ed
il soccorso  tecnico  tramite  il  centro  operativo  nazionale,  nel
rispetto del sistema di  coordinamento,  direzione  e  controllo  del
Corpo nazionale.