Art. 61 

 

				 
           Sistema di coordinamento, direzione e controllo 
                    delle operazioni di soccorso 

 
  1.  Il  sistema  di  coordinamento,  direzione  e  controllo  delle
operazioni di soccorso  e'  costituito  dalle  figure  preposte  alla
gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli  di
responsabilita' decisionale. 
  2. Per la gestione  dell'attivita'  di  soccorso  pubblico  vengono
individuati livelli di organizzazione del sistema  di  coordinamento,
direzione e controllo delle operazioni  di  soccorso  tecnico  i  cui
referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura: 
    a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza  ed  il
soccorso tecnico: 
      1) unita' di servizio di guardia al centro operativo nazionale; 
      2) dirigenti di area della direzione centrale per l'emergenza e
dirigenti di area del Dipartimento, qualora interessati; 
      3)    dirigente    dell'area    "Gestione    e    coordinamento
dell'emergenza"  della  direzione  centrale  per  l'emergenza  ed  il
soccorso tecnico; 
      4) direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico; 
    b) livello regionale o interregionale -  direzioni  regionali  ed
interregionali: 
      1) responsabile della sala operativa regionale; 
      2) unita' in servizio di guardia  regionale  o  interregionale,
laddove previsto; 
      3) il dirigente di supporto  al  direttore  regionale,  laddove
previsto; 
      4) direttore regionale o interregionale; 
    c) livello provinciale - comandi provinciali: 
      1) capo partenza; 
      2) unita' in servizio di guardia provinciale; 
      3) comandante provinciale. 
  3. In ogni caso le sale operative  provinciali  si  relazionano  in
modo diretto con il responsabile delle  operazioni  di  soccorso,  di
seguito R.O.S., presente sullo scenario di  intervento,  al  fine  di
consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso  e  le
comunicazioni con le strutture e gli enti interessati. 
  4.  Qualora  sul  luogo  dell'intervento  operino  piu'  squadre  o
personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con  compiti  di
direzione  e  coordinamento  operativo,  la   responsabilita'   delle
attivita' e' attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal  personale
indicato  al  comma  2,  lettera  c),  sulla  base  dei  criteri   di
sovraordinazione di cui all'articolo 14.