Art. 61 Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso 1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso e' costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilita' decisionale. 2. Per la gestione dell'attivita' di soccorso pubblico vengono individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura: a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico: 1) unita' di servizio di guardia al centro operativo nazionale; 2) dirigenti di area della direzione centrale per l'emergenza e dirigenti di area del Dipartimento, qualora interessati; 3) dirigente dell'area "Gestione e coordinamento dell'emergenza" della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico; 4) direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico; b) livello regionale o interregionale - direzioni regionali ed interregionali: 1) responsabile della sala operativa regionale; 2) unita' in servizio di guardia regionale o interregionale, laddove previsto; 3) il dirigente di supporto al direttore regionale, laddove previsto; 4) direttore regionale o interregionale; c) livello provinciale - comandi provinciali: 1) capo partenza; 2) unita' in servizio di guardia provinciale; 3) comandante provinciale. 3. In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati. 4. Qualora sul luogo dell'intervento operino piu' squadre o personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilita' delle attivita' e' attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.