Art. 63 

 

				 
                         Servizio di guardia 

 
  1.  L'unita'  responsabile  del  servizio  di  guardia  provinciale
dirige,  sovrintende,  coordina  e  controlla,  su  disposizione  del
comandante provinciale, l'attivita' di soccorso e le altre  attivita'
espletate  durante  il  turno,  effettuando  quanto  necessario   per
assicurare la funzionalita' del servizio e, in particolare: 
    a) informa il comandante provinciale sull'attivita' operativa  di
rilievo, mettendolo al corrente  delle  problematiche  insorte  nella
gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni; 
    b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la  direzione
tecnica  delle  operazioni  qualora  necessario  per  il  livello  di
responsabilita' e competenza tecnica richiesta; 
    c)  trasmette  al  comandante   provinciale,   con   le   proprie
valutazioni, i rapporti di servizio interni  contenenti  segnalazioni
di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate; 
    d) verifica la corretta e  puntuale  redazione  dei  rapporti  di
intervento; 
    e)  richiede  l'adozione  di  provvedimenti  urgenti  agli   enti
competenti a seguito  degli  interventi  di  soccorso,  assicurandosi
della avvenuta trasmissione; 
    f)  redige  gli  atti  di   polizia   giudiziaria,   curando   la
trasmissione delle notizie di  reato  sulla  base  dell'attivita'  di
polizia giudiziaria effettuata. 
  2.  L'unita'  responsabile  del  servizio  di  guardia  della  sala
operativa  regionale  o  interregionale  dirige   e   controlla,   su
disposizione del direttore regionale  o  interregionale,  l'attivita'
della sala operativa durante il turno, effettuando quanto  necessario
per assicurare il corretto svolgimento dell'attivita' di soccorso nel
territorio di competenza, in particolare: 
    a)  provvede  all'invio  dei  nuclei   specialistici   dipendenti
funzionalmente dalla direzione regionale o interregionale, nonche' di
squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di  competenza
per l'impiego in interventi  complessi  non  gestibili  con  le  sole
risorse del comando provinciale; 
    b) predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione  e
l'impiego della colonna mobile regionale; 
    c)  riferisce  al  direttore  regionale  o  interregionale  sugli
scenari incidentali in corso  anche  in  relazione  agli  allenamenti
ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza predisposte; sulla  base
di possibili sviluppi di eventi calamitosi provvede  all'invio  delle
squadre. 
  3.  L'unita'  responsabile  del  servizio  di  guardia  al   centro
operativo  nazionale  dirige  e  controlla,   nell'osservanza   delle
disposizioni del sistema di coordinamento e controllo della direzione
centrale per l'emergenza e  il  soccorso  tecnico  del  Dipartimento,
l'attivita' del  centro  operativo  nazionale  durante  il  turno  di
servizio, effettuando quanto necessario per  assicurare  il  corretto
svolgimento dell'attivita' informativa e dell'attivita' di soccorso a
livello nazionale e internazionale, attraverso le principali seguenti
azioni: 
    a) acquisisce le notizie relative  ad  eventi  di  interesse  del
Dipartimento,  selezionandole   ed   approfondendone   gli   elementi
conoscitivi e divulgandole alle strutture interessate; 
    b) nel caso di interventi complessi non  gestibili  con  le  sole
risorse delle direzioni regionali  o  interregionali,  in  base  alle
direttive ricevute provvede all'invio dei  nuclei  specialistici,  di
squadre e di mezzi di soccorso; 
    c) a seguito di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base
alle direttive ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la
mobilitazione  e  l'impiego  della  colonna  mobile   regionale   nel
territorio colpito; 
    d) analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a
seguito  degli  allertamenti  ricevuti  e  delle  pianificazioni   di
emergenza predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi  di  eventi
calamitosi, provvedendo in base  alle  direttive  ricevute  all'invio
delle   squadre   per   assicurare   il   piu'   efficace   contrasto
all'emergenza; 
    e)  relaziona  le  autorita'  centrali  del  Dipartimento   sugli
interventi in corso. 
  4. All'unita'  di  servizio  di  guardia  si  associa,  secondo  le
procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilita'.