Art. 67 

 

				 
        Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno 

 
  1. Al fine di assicurare la  regolare  funzionalita'  del  servizio
operativo di soccorso, il dirigente, in caso  di  assenze  impreviste
del personale preposto, puo' disporne  la  sostituzione  urgente  con
altro personale in servizio, anche  appartenente  ad  altro  settore,
reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio,
purche' del medesimo  ruolo  dei  dipendenti  assenti.  Il  personale
interessato viene considerato in servizio operativo fino  al  rientro
alla sede in cui presta ordinariamente servizio.