Art. 67 Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno 1. Al fine di assicurare la regolare funzionalita' del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, puo' disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purche' del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.