Art. 71 Servizi antincendio portuali 1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attivita' previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto. 2. La conduzione e l'impiego delle unita' navali antincendio e' assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico. 3. La squadra di intervento portuale e' composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unita', di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato. 4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purche' limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel piu' breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio. 5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale: a) predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza dei mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione; b) risponde tempestivamente agli allarmi attivati, verifica la funzionalita' dei sistemi di comunicazione e di allarme predisposti nella sala operativa del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e terrestri in dotazione; c) cura lo specifico addestramento del personale; d) effettua l'attivita' di vigilanza, secondo le disposizioni vigenti e sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento delle navi.