Art. 71 

 

				 
                    Servizi antincendio portuali 

 
  1.  Il  personale  del  Corpo  nazionale  in  servizio   presso   i
Distaccamenti portuali e' inserito nel dispositivo  di  soccorso  del
Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di  soccorso
e lotta  antincendio  secondo  le  modalita'  definite  dal  presente
regolamento,   dalle    specifiche    disposizioni    nazionali    ed
internazionali e dai  piani  di  emergenza,  ed  effettua,  sotto  la
direzione  di  un  responsabile  in  turno,  le  attivita'   previste
dall'articolo 69. I servizi di  soccorso  e  lotta  antincendio  sono
effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che  a  bordo  di
natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' in  mare  con  il
coordinamento della Capitaneria di Porto. 
  2. La conduzione e l'impiego delle  unita'  navali  antincendio  e'
assicurata  in  funzione  della  tipologia  dei  mezzi  nautici,   da
personale specialista con brevetto di motorista, padrone di  barca  o
comandante d'altura, specificamente previsto per  la  conduzione  del
mezzo nautico. 
  3. La squadra di  intervento  portuale  e'  composta  da  personale
specialista indicato al comma  2,  e  integrata  da  altro  personale
costituito da un minimo di quattro unita',  di  cui  almeno  una  con
qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato. 
  4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne  al  sedime
portuale, purche' limitrofe. In  caso  di  interventi  di  non  breve
durata la squadra portuale impiegata in  prima  istanza  deve  essere
sostituita,  nel  piu'  breve  tempo  possibile  da   altra   squadra
proveniente dal territorio. 
  5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale: 
    a) predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei
mezzi di soccorso ed antincendio e  verifica  il  mantenimento  della
efficienza dei mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione; 
    b) risponde tempestivamente agli allarmi  attivati,  verifica  la
funzionalita' dei sistemi di comunicazione e di  allarme  predisposti
nella sala operativa del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e
terrestri in dotazione; 
    c) cura lo specifico addestramento del personale; 
    d) effettua l'attivita' di  vigilanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti e sulla base delle direttive del dirigente  responsabile,  ai
servizi di assistenza durante il rifornimento delle navi.