Art. 74 Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori 1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attivita' di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attivita' dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili. 2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unita' organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati: a) le incombenze spettanti agli autisti degli automezzi di cui all'articolo 76, i controlli ed le manutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio; b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego dei mezzi; c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e la pulizia dei mezzi; d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai contesti operativi per i quali sono destinati; e) il mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature oggetto di riparazione; f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori; g) la gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo attraverso i registri di carico e scarico e quelli relativi alle lavorazioni effettuate; h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento; i) la conservazione e tenuta della documentazione tecnica degli automezzi; l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 3. In particolare, il personale addetto ai laboratori: a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove; b) tiene in ordine il laboratorio e vigila affinche' siano evitate situazioni a rischio di infortuni; c) utilizza durante l'attivita' idonei mezzi di protezione individuale; d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone autorizzate; e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione di competenza, acquisite anche a seguito dei corsi di formazione sostenuti.