Art. 74 

 

				 
    Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, 
                   dei magazzini e dei laboratori 

 
  1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attivita'  di  soccorso,
il  mantenimento  della  efficienza  e  degli   automezzi   e   delle
attrezzature di  servizio  viene  assicurata  da  parte  di  apposito
personale preposto alla attivita'  dell'autorimessa,  dei  magazzini,
delle officine e dei laboratori, anche mobili. 
  2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio,  durante  i
turni,  anche  in  raccordo  con  i  responsabili  di  altre   unita'
organizzative appartenenti alla struttura  in  cui  opera,  cura  che
vengano correttamente effettuati: 
    a) le incombenze spettanti agli autisti degli  automezzi  di  cui
all'articolo 76, i controlli ed le  manutenzioni  ordinarie  eseguite
direttamente dal personale in servizio; 
    b)  l'addestramento  del  personale  autista  alla  condotta   ed
all'impiego dei mezzi; 
    c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei  liquidi  e  la
pulizia dei mezzi; 
    d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai
contesti operativi per i quali sono destinati; 
    e)  il  mantenimento   dell'efficienza   degli   automezzi,   dei
macchinari  e  dei  materiali  in  dotazione,  su  segnalazione   del
personale, attraverso la sorveglianza dei lavori  e  le  prove  sugli
automezzi e attrezzature oggetto di riparazione; 
    f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine,
nei magazzini e nei laboratori; 
    g) la gestione dei pezzi di ricambio e del  materiale  di  facile
consumo attraverso i registri di carico e scarico e  quelli  relativi
alle lavorazioni effettuate; 
    h)  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti  per   il   successivo
smaltimento; 
    i) la conservazione e tenuta della documentazione  tecnica  degli
automezzi; 
    l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti
di lavoro compresa  la  vigilanza  sulle  procedure  adottate  e  sul
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 
  3. In particolare, il personale addetto ai laboratori: 
    a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al
responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza
di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove; 
    b) tiene in  ordine  il  laboratorio  e  vigila  affinche'  siano
evitate situazioni a rischio di infortuni; 
    c)  utilizza  durante  l'attivita'  idonei  mezzi  di  protezione
individuale; 
    d)  controlla  che  ai  laboratori  accedano  solo   le   persone
autorizzate; 
    e) adotta le procedure operative  connesse  alla  lavorazione  di
competenza,  acquisite  anche  a  seguito  dei  corsi  di  formazione
sostenuti.