Art. 75 Servizi di telecomunicazioni 1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni, presso i centri di telecomunicazione centrali e regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attivita' di: a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi delle infrastrutture dei ponti radio, dell'installazione e della ordinaria manutenzione degli apparati di telecomunicazione in uso alle squadre ed alle sedi del Corpo nazionale; b) gestione di ponti radio mobili da installare in occasione di calamita' o in interventi ove e' necessario attivare nuovi canali di comunicazione, per favorire la corretta esecuzione del servizio di soccorso; c) esecuzione delle prove di comunicazione radio con tutte le stazioni fisse e mobili in dotazione; d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti; e) progettazione delle reti di collegamento sul territorio nazionale, pianificazione delle frequenze radio e predisposizione di capitolati tecnici di strumenti, apparecchiature ed impianti. 2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza. 3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.