Art. 75 

 

				 
                    Servizi di telecomunicazioni 

 
  1.   Il   personale   addetto   ai   servizi   tecnici    per    le
telecomunicazioni, presso i centri di  telecomunicazione  centrali  e
regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attivita'
di: 
    a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione,
comprensivi delle infrastrutture dei ponti radio,  dell'installazione
e della ordinaria manutenzione degli apparati di telecomunicazione in
uso alle squadre ed alle sedi del Corpo nazionale; 
    b) gestione di ponti radio mobili da installare in  occasione  di
calamita' o in interventi ove e' necessario attivare nuovi canali  di
comunicazione, per favorire la corretta esecuzione  del  servizio  di
soccorso; 
    c) esecuzione delle prove di comunicazione  radio  con  tutte  le
stazioni fisse e mobili in dotazione; 
    d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti; 
    e)  progettazione  delle  reti  di  collegamento  sul  territorio
nazionale, pianificazione delle frequenze radio e predisposizione  di
capitolati tecnici di strumenti, apparecchiature ed impianti. 
  2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni
nei comandi provinciali esegue lavori di piccola  manutenzione  sugli
impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza. 
  3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle
caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei  sistemi
utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.