Art. 77 Attivita' di soccorso delle squadre 1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare. 2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza. 3. Nel caso in cui siano piu' squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego. 4. Le modalita' di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo modalita' pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio. 5. Il capo partenza: a) verificato che gli altri componenti della squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'automezzo, predispone il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie aggiornate sull'evoluzione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre e mezzi, nonche' su altre forze operative istituzionali allertate di cui assume il coordinamento; b) fermi restando gli obblighi ed i doveri dell'autista, anche in relazione alla conoscenza dei percorsi per il rapido raggiungimento del luogo dell'intervento, il capo partenza puo' dare disposizioni in merito all'adozione di itinerari alternativi; c) comunica, mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo, con i referenti delle altre forze operative impegnate sul posto; d) comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela; e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti; f) a conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il termine dell'intervento, acquisisce i dati utili alla redazione degli atti di ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino dell'efficienza e del caricamento del mezzo; g) al rientro in sede, dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede a far ripristinare l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate, a compilare il rapporto di intervento e, se necessario, a fornire le notizie all'unita' in servizio di guardia per la richiesta, agli organi competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti. 6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti: a) comunica alla sala operativa l'avvenuto arrivo sul posto; b) effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni di intervento, aggiornando la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi; c) individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso e' in ogni caso riservato alle sole forze operative; d) effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonche' i dispositivi di protezione individuale necessari; e) conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone.