Art. 77 

 

				 
                 Attivita' di soccorso delle squadre 

 
  1. Nelle operazioni di soccorso vengono  impiegati  i  mezzi  e  le
attrezzature  a  disposizione,  necessari  all'efficace   risoluzione
dell'evento ed  al  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza.  Le
squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento  da
espletare. 
  2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale  la
quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette  al
capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione  dell'intervento,
fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante
i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano  direttamente
richieste di soccorso, ne danno  immediata  comunicazione  alla  sala
operativa per gli adempimenti di competenza. 
  3. Nel caso in cui siano piu' squadre a muovere dalla stessa  sede,
il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con  le
varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego. 
  4. Le  modalita'  di  comunicazione  avvengono  attraverso  sistemi
fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal  Dipartimento.
L'eventuale uso  di  altoparlanti  deve  avvenire  secondo  modalita'
pianificate dal dirigente responsabile ed  in  modo  da  limitare  il
disturbo all'esterno della sede di servizio. 
  5. Il capo partenza: 
    a) verificato  che  gli  altri  componenti  della  squadra  siano
tempestivamente  saliti  a  bordo   dell'automezzo,   predispone   il
personale  all'intervento  di  soccorso  mediante  l'indicazione  dei
dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione
di tecniche e strategie, anche finalizzate  all'intervento,  connesse
all'applicazione  di  eventuali  piani  di  emergenza;  si  tiene  in
costante contatto via  radio  con  la  sala  operativa  per  assumere
notizie  aggiornate  sull'evoluzione   dell'evento,   sull'invio   di
ulteriori  squadre  e  mezzi,  nonche'  su  altre   forze   operative
istituzionali allertate di cui assume il coordinamento; 
    b) fermi restando gli obblighi ed i doveri dell'autista, anche in
relazione alla conoscenza dei percorsi per il  rapido  raggiungimento
del luogo dell'intervento, il capo partenza puo' dare disposizioni in
merito all'adozione di itinerari alternativi; 
    c) comunica, mediante il sistema di  coordinamento,  direzione  e
controllo, con i referenti delle altre forze operative impegnate  sul
posto; 
    d)  comunica   agli   interessati   le   valutazioni   in   esito
all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le  misure
urgenti di tutela; 
    e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti; 
    f) a conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il
termine dell'intervento, acquisisce i dati utili alla redazione degli
atti di ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino
dell'efficienza e del caricamento del mezzo; 
    g) al rientro in sede, dopo averne data comunicazione  alla  sala
operativa, provvede a far ripristinare l'efficienza dei mezzi e delle
attrezzature impiegate, a compilare il rapporto di intervento  e,  se
necessario, a fornire le notizie all'unita' in  servizio  di  guardia
per  la  richiesta,  agli  organi   competenti,   dell'adozione   dei
provvedimenti urgenti. 
  6.  Il  capo  partenza,   raggiunto   il   luogo   dell'intervento,
coordinando gli altri componenti della squadra  e  tenendo  conto  di
altre squadre eventualmente presenti: 
    a) comunica alla sala operativa l'avvenuto arrivo sul posto; 
    b) effettua una rapida ricognizione della situazione  incidentale
e conseguentemente pianifica le operazioni di intervento, aggiornando
la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi; 
    c) individua e, se  necessario,  delimita  l'area  di  intervento
all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di  soccorso
ed il  cui  accesso  e'  in  ogni  caso  riservato  alle  sole  forze
operative; 
    d) effettua la manovra di soccorso  utilizzando  correttamente  i
mezzi e le attrezzature affidati nonche' i dispositivi di  protezione
individuale necessari; 
    e) conclude l'intervento adottando  gli  opportuni  provvedimenti
finalizzati alla tutela delle persone.