Art. 79 

 

				 
   Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo 
             al di fuori dell'orario ordinario di lavoro 

 
  1. Il personale operativo e' impiegato  in  servizio  di  soccorso,
anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi: 
    a) completamento degli interventi di  soccorso  e  redazione  dei
relativi atti; 
    b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del
personale in turno. Il trattenimento  in  servizio  e'  disposto  dal
comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o
interregionale e puo' riguardare tutto  o  parte  del  personale  del
turno; 
    c) contingenti situazioni operative  locali  legate  a  stati  di
emergenza in atto qualora indispensabile per garantire l'operativita'
delle squadre, nonche' per assicurare la  sostituzione  di  personale
inviato in missione per soccorso.  In  tal  caso  il  personale  puo'
essere  richiamato  in  servizio  su  disposizione   del   comandante
provinciale dandone comunicazione al direttore regionale; 
    d) integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, in caso di
interventi in corso non fronteggiabili con  le  risorse  disponibili,
mediante richiamo di unita'  reperibili,  con  richiamo  in  servizio
disposto dal comandante provinciale; 
    e) servizi di colonna  mobile  regionale.  La  partecipazione  ai
servizi di colonna mobile e' disciplinata dal Dipartimento. 
  2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro  ordinario,  di
cui al comma 1 sono obbligatori.