Art. 79 Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro 1. Il personale operativo e' impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi: a) completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi atti; b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del personale in turno. Il trattenimento in servizio e' disposto dal comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o interregionale e puo' riguardare tutto o parte del personale del turno; c) contingenti situazioni operative locali legate a stati di emergenza in atto qualora indispensabile per garantire l'operativita' delle squadre, nonche' per assicurare la sostituzione di personale inviato in missione per soccorso. In tal caso il personale puo' essere richiamato in servizio su disposizione del comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale; d) integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, in caso di interventi in corso non fronteggiabili con le risorse disponibili, mediante richiamo di unita' reperibili, con richiamo in servizio disposto dal comandante provinciale; e) servizi di colonna mobile regionale. La partecipazione ai servizi di colonna mobile e' disciplinata dal Dipartimento. 2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.