Art. 8 

 

				 
                    Salute e sicurezza sul lavoro 

 
  1. Il personale del  Corpo  nazionale  deve  prendersi  cura  della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre  persone  presenti
sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui  possono  ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua  formazione,
le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in  conformita'  con
quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dalle  direttive  del
Dipartimento e del datore di  lavoro  in  materia  di  sicurezza  nei
luoghi di lavoro. 
  2. Il personale del Corpo nazionale  conforma  il  proprio  aspetto
all'esigenza  di  indossare  correttamente   l'elmo   e   gli   altri
dispositivi di protezione individuale, in  modo  da  non  invalidarne
l'uso. A tale scopo e'  espressamente  vietato  l'uso  di  orecchini,
collane, anelli che possano pregiudicare la salute  dell'operatore  e
l'eventuale assistenza dello stesso  in  caso  di  infortunio.  Sono,
altresi', vietati altri elementi ornamentali che  alterino  l'aspetto
estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme. 
  3. Il personale e' tenuto ad avere cura dell'uniforme di  servizio,
in quanto la stessa costituisce  elemento  di  dotazione  individuale
che, in  relazione  alla  natura  dei  compiti  istituzionali  e  del
contesto ambientale e/o temporale  in  cui  il  personale  opera,  e'
funzionale alla  sicurezza  dell'operatore  ed  assicura  l'immediata
riconoscibilita' della qualifica rivestita. 
  4. E' vietato alterare o modificare l'uniforme  in  dotazione,  ivi
compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche
tecniche e foggia.