Art. 80 

 

				 
         Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite 
                 durante le operazioni di intervento 

 
  1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di  soccorso,
utilizza in modo corretto gli apparati in  dotazione,  per  tutte  le
comunicazioni  attinenti  gli  interventi,  evitando   di   impugnare
inutilmente i canali radio assegnati. 
  2.  Nelle  comunicazioni  radio  devono   essere   dichiarati   gli
identificativi del trasmittente e del ricevente. 
  3. Durante le attivita' operative solo il  personale  espressamente
autorizzato  dall'Amministrazione   puo'   effettuare   registrazioni
audio-video per motivi connessi alle attivita' d'istituto. 
  4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte  a
registrazione per le attivita' di polizia giudiziaria. Il trattamento
dei  dati  avviene  nel  rispetto  della  riservatezza   secondo   la
legislazione vigente.