Art. 80 Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento 1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati. 2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente. 3. Durante le attivita' operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione puo' effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attivita' d'istituto. 4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attivita' di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.